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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29948/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la decisione di merito. I motivi riguardavano: il diniego delle circostanze attenuanti generiche; il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la mancata disposta perizia sulla capacità di intendere e di volere; il trattamento sanzionatorio; nonché l'omessa motivazione sul beneficio della non menzione. La Corte di cassazione rileva che i primi quattro motivi sono generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, mentre la doglianza sulla non menzione è inammissibile perché formulata in appello in modo aspecifico, senza dedurre circostanze concrete idonee a imporre una motivazione specifica sul diniego del beneficio.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità deriva dalla genericità e ripetitività dei motivi, nonché dall'aspecificità della richiesta relativa alla non menzione. Viene richiamato il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non imputabile a causa non colposa, non si applica la sanzione pecuniaria; nel caso concreto, invece, la Corte esclude l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata invocata nel ricorso, ma la relativa doglianza è stata ritenuta generica e già disattesa in appello.

  • art. 133 c.p.

    Il beneficio della non menzione richiede, ai fini di una specifica motivazione sul diniego in appello, che siano dedotte con i motivi di impugnazione circostanze concrete rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

  • art. 175 c.p.

    Il beneficio della non menzione è oggetto di deduzione difensiva; la Corte ne discute solo sotto il profilo dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche o della particolare tenuità del fatto deve essere specifica e critica rispetto alla decisione di merito; la mera reiterazione di argomenti già esaminati integra genericità.
  • Il diniego del beneficio della non menzione richiede una motivazione specifica soltanto se nei motivi di impugnazione siano state dedotte circostanze concrete, rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., che ne possano giustificare la concessione; in mancanza di tale specificità, la censura è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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