Cassazione Penale, Sentenza n. 26868/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Emili impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva assolto dalle accuse di bancarotta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale, ma lo aveva condannato per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma 2, L. fall.) per aver contribuito, con operazioni dolose (locazioni del ramo d'azienda a società di nuova costituzione senza contropartita, successiva cessione di quote e nomina di un prestanome), al fallimento della G. & B. s.r.l. Nel ricorso in Cassazione venivano contestati: (1) il travisamento delle risultanze e l'errata qualificazione come dolose degli atti notarili, anche in considerazione della mancata partecipazione diretta dell'Emili agli atti iniziali e della preesistenza del dissesto; (2) la carenza di prova del nesso causale tra le operazioni successive al 2010 e il fallimento del 2011; (3) la mancanza dell'elemento soggettivo (volontà di cagionare il dissesto) e il ruolo, al più, di consulente esterno; (4) l'ingiustificata esclusione delle attenuanti generiche e la sproporzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui le operazioni dolose rilevanti ai fini dell'art. 223, comma 2, L. fall., non richiedono necessariamente una diminuzione algebrica dell'attivo: è sufficiente un depauperamento non giustificabile dall'interesse dell'impresa o atti intrinsecamente pericolosi per la salute economica della società. La Corte ha ritenuto provato, alla luce delle deposizioni e delle risultanze, il ruolo attivo e decisivo di Emili nell'ideazione e realizzazione della strategia che ha aggravato il dissesto e cagionato il fallimento, con prevedibilità dell'evento. Ha altresì escluso che la preesistenza di una situazione debitoria efficiente a produrre dissesto escluda la responsabilità: l'aggravamento del dissesto è sufficiente ai fini del nesso causale. Quanto all'eccezione sui debiti fiscali e sulla solidarietà del cessionario, la Corte ha osservato la differenza fra affitto d'azienda e cessione e valorizzato l'incidenza pratico-economica della perdita del ramo d'azienda sulle capacità dell'impresa di far fronte ai debiti. Infine, è stata ritenuta legittima la valutazione negativa sull'istanza di attenuanti generiche, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. La sentenza di merito (con pena rideterminata a 3 anni e 9 mesi di reclusione e pene accessorie fallimentari di 3 anni e 6 mesi) resta confermata nei suoi aspetti costitutivi della condanna.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, Legge fallimentare
Le "operazioni dolose" rilevanti non richiedono una diminuzione algebrica dell'attivo: sono tali anche gli atti che determinano un depauperamento non giustificabile dall'interesse dell'impresa o che siano intrinsecamente pericolosi per la sua salute economica; rileva l'aggravamento del dissesto anche se esisteva una precedente situazione debitoria.
Si applica il concorso causale: la preesistenza di una causa efficiente del dissesto non esclude la responsabilità per atti che hanno contribuito causualmente al fallimento (aggravamento del dissesto).
Citato rispetto alla responsabilità solidale per debiti fiscali del cessionario dell'azienda; la Corte osserva la dubbia applicabilità della norma all'affitto d'azienda e sottolinea che il problema centrale è l'effetto economico dell'operazione sulla capacità dell'impresa di far fronte alle obbligazioni.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Le operazioni societarie che trasferiscono il ramo d'azienda, clienti o know‑how a favore di nuove società senza adeguata contropartita possono integrare "operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223 L. fall., anche se non riducono in modo immediato e algebraico l'attivo.
- La sussistenza di una crisi o di un indebitamento preesistente non esclude la responsabilità penale se atti successivi hanno aggravato il dissesto e la loro prevedibile conseguenza era il fallimento: rileva il nesso causale in termini di concorso causale.
- Il contributo di un consulente o di un "extraneus" può essere penalmente rilevante quando il suo parere o la sua attività risultino decisivi per l'assunzione di condotte antidoverose da parte degli organi sociali.
- In tema di affitto vs cessione d'azienda, le norme fiscali sulla responsabilità solidale richiedono un'analisi distinta: l'affitto non trasferisce automaticamente la garanzia patrimoniale, ma l'effetto pratico sull'azienda cedente (perdita delle risorse che generano reddito) è cruciale per valutare l'eventuale depauperamento.
- Il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche sulla base di elementi ritenuti decisivi (precedenti, modalità della condotta, gravità concreta) senza dover analizzare e rispondere a ogni singolo elemento favorevole presentato dalla difesa.
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