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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09918/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto già condannato con sentenza irrevocabile per un reato tributario commesso in concorso con altri due correi. In sede esecutiva, il Tribunale aveva rigettato la richiesta di rideterminare le somme oggetto di confisca per equivalente disposta in quella sentenza e aveva altresì disposto il dissequestro di conti correnti intestati al ricorrente, con confisca dell'importo attuale. Il ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo ha dedotto che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ridurre l'importo confiscabile perché, a seguito del decesso di uno dei correi/debitore tributario, le sanzioni amministrative tributarie non sono più esigibili e non possono trasmettersi agli eredi; di conseguenza, il profitto del reato tributario e quindi il quantum della confisca avrebbero dovuto essere ridotti dell'importo corrispondente alle sanzioni. Con il secondo ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto anche suddividere pro quota l'importo confiscabile tra i tre concorrenti, in applicazione del più recente orientamento delle Sezioni Unite che esclude l'automatismo della solidarietà passiva nella confisca per equivalente e impone di individuare, ove possibile, la quota di profitto riferibile a ciascun concorrente, o comunque di procedere a una ripartizione parziaria. Con il terzo ha lamentato che il Tribunale non avesse accolto la richiesta di rateizzazione del dovuto e di liberazione di alcuni veicoli confiscati, deducendo anche un vizio di competenza e di motivazione per non avere il giudice acquisito gli elementi necessari sulla convenienza della vendita privata rispetto a quella giudiziaria. Il Pubblico Ministero in cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; la difesa ha insistito per l'annullamento.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso, perché ha ritenuto che l'impugnazione fosse stata proposta con lo strumento processuale errato. Ha quindi qualificato il ricorso per cassazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, per il prosieguo. La Corte ha richiamato il principio di conservazione degli atti e la giurisprudenza secondo cui il ricorso erroneamente proposto avverso un provvedimento dell'esecuzione emesso de plano o comunque secondo il modulo dell'art. 667, comma 4, c.p.p., va convertito in opposizione, per non privare l'interessato del riesame davanti al giudice dell'esecuzione dotato di cognizione piena. La decisione finale è quindi una riqualificazione dell'impugnazione con rimessione al giudice competente, senza pronuncia nel merito sulle doglianze concernenti confisca, quota di profitto e rateizzazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    Indica i vizi dedotti nel ricorso per cassazione: inosservanza o erronea applicazione della legge e vizio di motivazione.

  • art. 8 d.lgs. 472/1997

    È richiamato dalla difesa per sostenere l'intrasmissibilità delle sanzioni amministrative tributarie e quindi la riduzione del debito tributario residuo.

  • art. 240 c.p.

    Richiamato quale norma sulla confisca generale, in collegamento con la doglianza sulla corretta quantificazione del profitto confiscabile.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Richiamato come base normativa della confisca nei reati tributari e della sua quantificazione in relazione al profitto del reato.

  • art. 110 c.p.

    Norma sul concorso di persone nel reato, richiamata nella sentenza di condanna irrevocabile.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Norma sul reato continuato, richiamata nella sentenza di condanna irrevocabile.

  • art. 111, comma 1, d.lgs. 74/2000

    Norma del reato tributario oggetto della condanna irrevocabile, richiamata come titolo della responsabilità penale.

  • art. 665, comma 1, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire.

  • art. 666, comma 5, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per lamentare la mancata acquisizione di elementi istruttori sulla convenienza della vendita privata.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    La Corte lo qualifica come il corretto modulo procedimentale per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione emessi de plano o irritualmente in forma camerale; il ricorso va convertito in opposizione.

  • art. 676 c.p.p.

    Individua la competenza del giudice dell'esecuzione sulle questioni relative alla confisca e richiama il rito di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    È richiamato quale espressione del principio generale di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, applicabile anche a rimedi atipici come l'opposizione.

  • art. 13783/2024 Sezioni Unite, Massini

    È richiamata come precedente sulla non automatica solidarietà passiva nella confisca per equivalente e sulla necessità di tener conto delle quote di profitto riferibili a ciascun concorrente.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento del giudice dell'esecuzione rientra nello schema dell'art. 667, comma 4, c.p.p., il rimedio proposto in cassazione in modo erroneo non va dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il riesame pieno della decisione.
  • Il principio di conservazione degli atti processuali opera anche per i rimedi atipici dell'esecuzione: se l'impugnazione è incardinata con forma non corretta, va preservata la domanda sostanziale riqualificandola nel rimedio appropriato, ove ciò consenta di non precludere il doppio grado funzionale previsto dal rito esecutivo.
  • La confisca per equivalente nei reati tributari e nei casi di concorso di persone deve essere gestita nel rispetto della disciplina esecutiva e della funzione del giudice dell'esecuzione, che è il giudice naturale per verificare se la misura debba essere rimodulata in relazione agli eventi sopravvenuti e alle regole applicabili al titolo esecutivo.
  • L'eventuale evoluzione giurisprudenziale in tema di solidarietà o ripartizione pro quota della confisca per equivalente non può essere esaminata utilmente in sede di legittimità quando il rimedio processuale corretto è l'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, il quale dispone di cognizione piena anche sulle richieste istruttorie e sulla concreta esecuzione della misura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSottrazione fraudolenta al pagamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiConfisca

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