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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34399/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 216 legge fallimentare e vizio di motivazione, contestando in particolare la sussistenza del dolo specifico. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, proponendo una diversa ricostruzione della vicenda e una differente lettura del materiale probatorio. Con il terzo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il quarto motivo denunciava la determinazione, in dieci anni, della durata delle pene accessorie fallimentari. Con il quinto motivo prospettava violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo una divergenza tra contestazione e decisione quanto alla qualifica di amministratore di diritto e di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati perché rivolti a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio senza dedurre specifici travisamenti della prova; la motivazione della Corte territoriale è stata giudicata congrua e non manifestamente illogica, in particolare quanto alla fittizietà della sostituzione dell'amministratore, al rinvenimento della documentazione sociale presso l'abitazione del ricorrente e al supporto al dolo richiesto. Il terzo motivo è stato respinto perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato valorizzando elementi ex art. 133 c.p., tra cui precedenti penali e gravità complessiva del fatto. Il quarto motivo è stato considerato inedito, perché la questione sulle pene accessorie non risultava devoluta in appello con la necessaria specificità, e comunque le pene applicate non sono state ritenute illegali. Il quinto motivo è stato reputato manifestamente infondato poiché il capo d'imputazione attribuiva espressamente al ricorrente il ruolo di amministratore di diritto e di fatto, escludendo la violazione del principio di correlazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    Norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale richiamata per contestare il vizio di motivazione e il dolo specifico; la Corte ne conferma l'applicazione in base alla motivazione della sentenza di merito.

  • art. 133 c.p.

    È la norma di riferimento per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche e della commisurazione discrezionale del trattamento sanzionatorio.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per affermare che non possono essere dedotte in cassazione questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo i casi eccezionali indicati dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se non si denuncia specificamente un travisamento della prova o un vizio motivazionale effettivo.
  • La motivazione sul dolo e sulla qualificazione giuridica del fatto è immune da censure di legittimità quando la sentenza di merito dia conto, in modo congruo e non manifestamente illogico, degli indici fattuali rilevanti per la ricostruzione della condotta.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice espone, in modo non apparente, gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti; non è necessario dare conto analitico di ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
  • Le questioni non specificamente devolute in appello non possono essere per la prima volta introdotte in cassazione, salvo che si tratti di temi rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato quando l'imputazione abbia già ricompreso, in modo espresso, le qualifiche soggettive e i ruoli fattuali poi valorizzati nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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