Cassazione Civile, Ordinanza n. 31639/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendica della proprietà di una porzione di terreno pertinenziale a un appartamento. Il tribunale aveva accolto la domanda della proprietaria, interpretando due atti di trasferimento (una donazione del 1988 e una compravendita del 1992) nel senso che l'alienante avesse trasferito, insieme agli appartamenti, anche metà del terreno pertinenziale a ciascun avente causa. I soccombenti in primo grado, divenuti appellanti e poi ricorrenti, avevano sostenuto in appello che il primo atto avesse trasferito solo la comproprietà della metà indivisa del terreno, residuando in capo all'alienante l'altra metà; inoltre avevano dedotto che il secondo atto avesse avuto ad oggetto l'appartamento a corpo e non a misura, sicché l'estensione del terreno indicata nel contratto non sarebbe stata rilevante. In cassazione hanno dedotto un solo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 948, 832, 1100, 1102, 1103, 1105 e 1108 c.c., sostenendo che la condanna al rilascio di una porzione materiale del terreno non poteva essere pronunciata perché la controparte era, al più, comproprietaria del bene e non titolare esclusiva della porzione restituita.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha osservato che la corte d'appello aveva condiviso la ricostruzione del tribunale sulla base della corretta interpretazione delle clausole dei due atti di trasferimento, ritenendo che l'alienante avesse inteso cedere, oltre all'appartamento venduto a corpo, anche la metà del terreno pertinenziale a ciascuno degli acquirenti. Su tale premessa, la condanna al rilascio della residua porzione materiale di mq 47,15 era coerente, perché il terreno di pertinenza dei due appartamenti risultava ripartito in misura di mq 263,65 ciascuno. La Corte ha aggiunto che non rilevava la successiva precisazione della corte d'appello sulla comproprietà residua dopo la donazione, poiché tale argomento era stato introdotto dagli appellanti in modo diverso e quindi inammissibile rispetto alla loro difesa di primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l'ulteriore importo per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimità della condanna al rilascio; la Corte non ravvisa violazione della norma poiché la decisione di merito si fonda sulla corretta titolarità del bene secondo l'interpretazione dei titoli di provenienza.
invocato dai ricorrenti in tema di diritto di proprietà; la Corte conferma la lettura dei titoli che giustifica il rilascio della porzione residua.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla comproprietà; la Corte ritiene non decisiva la doglianza perché la questione è stata risolta mediante interpretazione dei contratti.
richiamato dai ricorrenti; non emerge una specifica applicazione autonoma nella decisione di legittimità.
richiamato dai ricorrenti; la Corte non accoglie la tesi della comproprietà impeditiva del rilascio.
richiamato dai ricorrenti; non decisivo ai fini della soluzione della controversia.
richiamato dai ricorrenti; la Corte rigetta il motivo senza ravvisare la denunciata violazione.
norma sul vizio di legittimità denunciato dai ricorrenti per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda sull'interpretazione dei titoli di provenienza, il ricorso per cassazione non può limitarsi a opporre una diversa lettura del contenuto negoziale, ma deve censurare specificamente la violazione delle regole ermeneutiche applicate dal giudice di merito.
- La condanna al rilascio di una porzione materiale di bene è compatibile con l'accertamento della titolarità della proprietà o della quota in capo all'attore, se la sentenza di merito ha correttamente individuato, tramite i titoli, l'estensione effettiva dei rispettivi diritti.
- In cassazione non può essere efficacemente proposta una ricostruzione difensiva nuova e diversa rispetto a quella svolta nei gradi di merito, se la nuova impostazione non risulta già dedotta e discussa in primo grado.
- La censura di violazione di legge è infondata quando mira, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del contenuto degli atti e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- In presenza di una corretta interpretazione dei contratti di trasferimento, l'indicazione dell'estensione del terreno e delle sue delimitazioni può essere valorizzata per determinare la misura effettiva del bene trasferito e dei diritti residui.
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