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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28827/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva riformato la condanna di primo grado, concedendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena in mesi sei di reclusione, per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, travisamento della prova e illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse confuso il concetto di dimenticanza con quello di ignoranza inescusabile dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse meramente riproduttiva di motivi già esaminati e respinti dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Ha inoltre ribadito che, in materia di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la dimenticanza dell'obbligo di presentazione esclude il dolo generico solo se integri un'ignoranza inevitabile del precetto; nel caso concreto tale evenienza non è stata ravvisata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Integra un reato omissivo che richiede il dolo generico; la dimenticanza dell'obbligo può rilevare solo se si traduce in ignoranza inevitabile del precetto.

  • art. 5 c.p.

    L'ignoranza del precetto penale può escludere la colpevolezza solo nei limiti dell'ignoranza inevitabile.

  • Corte cost. n. 364 del 1988

    Richiamata quale parametro sui limiti di rilevanza dell'ignoranza della legge penale, nei casi di ignoranza inevitabile.

Massime di principio

  • Nel reato omissivo previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, la dimenticanza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non esclude automaticamente la responsabilità, potendo assumere rilievo solo se concretamente riconducibile a un'ignoranza inevitabile del precetto penale.
  • Ai fini del controllo di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e giuridicamente corretta, senza evidenziare specifici vizi denunciabili in cassazione.
  • L'ignoranza della legge penale può escludere il dolo o la colpevolezza solo nei ristretti limiti dell'ignoranza inevitabile; la mera allegazione di dimenticanza, in assenza di elementi specifici, non è sufficiente.
  • Le doglianze di travisamento della prova e illogicità della motivazione non sono accolte in sede di legittimità quando la ricostruzione del giudice di merito sia coerente e priva di manifeste aporie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleReati contro la PAMisure di prevenzioneParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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