Cassazione Penale, Sentenza n. 4529/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (istanza ex art. 299 c.p.p.). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge processuale e vizio di motivazione: il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa natura (concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione e turbata libertà degli incanti aggravate ex art. 416-bis c.p.) e avrebbe ritenuto inidonei gli arresti domiciliari anche con strumenti di controllo elettronico, non tenendo adeguatamente conto di elementi sopravvenuti (dimissioni, revoca incarichi, cancellazione dall'Ordine, cessata attività professionale) che avrebbero ridotto o eliminato il rischio di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che, pur riconoscendo la gravità delle condotte e la possibile persistenza di esigenze cautelari, il Tribunale del riesame non ha fornito elementi concreti e attuali idonei a comprovare la probabilità di reiterazione né ha motivato in modo plausibile perché gli arresti domiciliari sarebbero risultati inefficaci (anche tramite terzi o schermi societari). La sentenza richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che limita la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere per talune fattispecie e richiede valutazioni specifiche caso per caso. Per tali ragioni la decisione è stata annullata con rinvio per nuovo esame libero nel merito.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'istanza di sostituzione della misura cautelare; nel caso, il ricorso verteva sulla valutazione di idoneità della misura sostitutiva (arresti domiciliari).
Norma richiamata per le formalità del giudizio di riesame; i giudici del riesame hanno deciso procedendo ai sensi di tale articolo.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione, per taluni reati, della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; la Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimità ne hanno limitato l'efficacia automatica, richiedendo comunque valutazioni specifiche nel caso concreto.
Disciplina i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste per le associazioni mafiose; le aggravanti connesse hanno influito sulla valutazione cautelare, pur non determinando una presunzione assoluta di custodia.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Indica le esigenze di prevenzione cui deve rispondere la misura cautelare; la valutazione dell'adeguatezza di misure alternative deve tener conto della concreta capacità della misura di prevenire il rischio.
Corte costituzionale, sent. n.57/2013 e n.48/2015
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di parte dell'art.275, comma 3, nella parte che escludeva la possibilità di misure diverse quando emergano elementi specifici che le rendano adeguate; tale principio è richiamato dalla Cassazione per consentire valutazioni concrete.
Giurisprudenza di Cassazione richiamata (es. Sez.1 n.10946/2020; Sez.6 n.14803/2020; Sez.2 n.27272/2019)
Prassi di legittimità che precisa la non assoluta coincidenza tra concorso esterno e partecipazione associativa ai fini della presunzione di adeguatezza della custodia; richiede valutazioni di concretezza nella prognosi di rischio e nella idoneità delle misure alternative.
Massime di principio
- La sussistenza di esigenze cautelari deve essere valutata con riferimento a elementi concreti e attuali: motivazioni astratte o ipotetiche sul rischio di reiterazione non sono sufficienti.
- La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per reati con connotazione mafiosa non è assoluta: occorrono elementi specifici che giustifichino la scelta della misura di massimo rigore.
- La revoca dell'incarico, le dimissioni, la cancellazione dall'Ordine professionale, la cessazione dell'attività e la revoca di incarichi successivi sono elementi rilevanti e possono attenuare il rischio di reiterazione.
- Per escludere la sostituibilità con misure meno afflittive il giudice deve indicare fatti concreti che spieghino come l'imputato, anche tramite terzi o schermature societarie, potrebbe realisticamente continuare a incidere sulle attività illecite.
- Gli arresti domiciliari, eventualmente integrati da strumenti elettronici e prescrizioni stringenti (divieti di comunicazione, controllo), possono essere adeguati se il giudice dimostra perché non basterebbero nel caso concreto; altrimenti la loro adozione deve essere valutata favorevolmente.
- In mancanza di una motivazione sufficientemente specifica il giudizio può essere cassato e rinviato per un nuovo esame: è dunque cruciale che il provvedimento di rigetto contenga riferimenti probatori e nessi logici che sorreggano la prognosi di pericolo.
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