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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43555/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: 1) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento (art. 648 c.p.) e altro giudizio del giudice monocratico di Palermo del 13/12/2016 già confermato in appello, sostenendo identità spazio-temporale e unitarietà del disegno criminoso; 2) dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p. per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, contestando che la valutazione negativa della personalità sull'esistenza di precedenti (art. 99 c.p.) fosse erronea e affermando che al momento del fatto (2015) l'imputato risultava incensurato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico, aspecifico e manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittima e motivata la decisione della Corte di appello che ha escluso la continuazione: le condotte colpite beni giuridici differenti, hanno autonoma determinazione criminosa e mancano elementi idonei a dimostrare un unico disegno criminoso unificatore (la vicinanza cronologica e un "sistema di vita" dedotto non è sufficiente). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello circa la mancata concessione delle attenuanti generiche: dopo la riforma dell'art. 62-bis non è sufficiente l'incensuratezza, occorrono elementi positivi; la Corte di merito ha valutato negativamente la personalità, la gravità del fatto e l'assenza di elementi positivi, motivazione priva di aporie. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione; richiamata per identificare il tipo di reato contestato all'imputato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina la circostanza attenuante delle generiche; la Corte interpreta che, dopo la riforma del 2008, la sola incensuratezza non basta per ottenere la diminuente, occorrono elementi positivi che giustifichino il riconoscimento.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sui precedenti e sulla personalità dell'imputato; i precedenti (o valutazione negativa della personalità) possono influire sul diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Richiamato a proposito del regime della continuazione: per applicarlo è necessario che sussistano elementi rivelatori dell'identità del disegno criminoso unificatore, non è sufficiente la mera ripetizione di comportamenti o la vicinanza cronologica.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il dovere di sintesi nella esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha limitato la relazione ai soli elementi necessari per la decisione.

  • d.l. n. 92/2008 conv. L. n.125/2008

    Riforma richiamata che ha modificato i criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis), elevando il requisito richiesto oltre la mera incensuratezza.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati non basta la vicinanza cronologica o l'esistenza di un "sistema di vita" illegale: è necessario provare l'esistenza di un unico disegno criminoso unificatore, con elementi oggettivi che attestino identità del progetto delittuoso.
  • Dopo la riforma del 2008 dell'art. 62-bis c.p., la sola assenza di precedenti non garantisce il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il difensore deve documentare elementi positivi e specifici (es. comportamento collaborativo, contesti mitiganti, attività riparatrice) per contrastare la valutazione negativa della personalità.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: riproporre generiche allegazioni già presentate in appello senza confutare i punti logici esposti dai giudici di merito rende il ricorso inammissibile o infondato.
  • La valutazione della gravità del fatto, l'incidenza su beni iscritti nei pubblici registri e l'assenza di elementi positivi sono argomentazioni legittime per negare attenuanti generiche; il difensore deve proporre elementi controfattuali e documentali per contestare tale apprezzamento.
  • Le conseguenze processuali per un ricorso inammissibile possono includere la condanna alle spese e a sanzioni a favore della cassa delle ammende; valutare il merito e la qualità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.

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