Cassazione Penale, Sentenza n. 21940/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Janashia impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la condanna per il reato di cui all'art. 336 c.p., per mancanza, secondo la Corte territoriale, della dichiarazione/elezione di domicilio allegata all'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.. L'imputato era detenuto (per altra causa) al momento della sentenza e della proposizione dell'appello; aveva dato al carcere una dichiarazione di voler impugnare e conferito mandato al difensore, ma dopo la scarcerazione era stato rimpatriato e il domicilio non risultava eletto nei termini richiesti dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, di carattere pregiudiziale, accertando che l'adempimento previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non può essere applicato in modo da determinare l'inammissibilità dell'appello quando l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame (anche se detenuto per altra causa), poiché la notificazione dovrà essere eseguita nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 156 c.p.p. e l'applicazione formale della sanzione sarebbe sproporzionata e lesiva del diritto di accesso alla giustizia. Ha, quindi, annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
norma del reato per cui l'imputato era stato condannato; contestualmente usata per identificare il procedimento oggetto dell'appello
prevede l'obbligo, a pena di inammissibilità, di allegare all'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio; la Corte interpreta tale obbligo con riferimento al momento della proposizione dell'impugnazione e ne valuta la compatibilità con lo status di detenuto
stabilisce che le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona; la Corte sottolinea che questa regola opera anche quando l'imputato è detenuto per altra causa
disciplina le notificazioni agli imputati non detenuti e collega l'efficacia delle notificazioni al domicilio dichiarato o eletto; usato in contrasto con la disciplina delle notificazioni al detenuto
prevede che il domicilio dichiarato o eletto valga anche per le notificazioni di citazione a giudizio, salvo quanto previsto dall'art. 156; conferma che lo stato di detenzione prevale sulla dichiarazione di domicilio
prevede l'obbligo, al momento della scarcerazione, di dichiarare o eleggere domicilio con atto ricevuto a verbale; la Corte valuta la portata limitata di tale dichiarazione rispetto ad altri procedimenti
art. 89 e art. 33 (modifiche all'art. 156 e all'art. 581)
la riforma ha introdotto la nuova disciplina applicabile alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore; la Corte interpreta le novità in senso da evitare eccessi formalistici che precludano l'accesso alla giustizia
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
richiamata in relazione al diritto di accesso alla giustizia e al principio di proporzionalità: la Corte richiama la giurisprudenza CEDU per vietare interpretazioni eccessivamente formalistiche che rendano di fatto inaccessibile il ricorso
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto al momento della proposizione dell'appello (anche se per altra causa), la norma che impone l'allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio (art. 581, comma 1-ter) non può essere applicata rigidamente in modo da causare l'inammissibilità dell'impugnazione: le notificazioni al detenuto vanno eseguite nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 156 c.p.p.
- L'interpretazione delle norme di filtro delle impugnazioni deve rispettare il principio di proporzionalità: la sanzione dell'inammissibilità è ammissibile solo se congrua rispetto alla violazione e non determina un ostacolo ingiustificato all'accesso alla giustizia (art.6 CEDU).
- Il momento rilevante per valutare l'adempimento richiesto per l'ammissibilità dell'impugnazione è quello della presentazione dell'atto: se all'epoca l'imputato è detenuto e la notificazione dovrà avvenire in carcere, l'obbligo di allegare la dichiarazione di domicilio non può essere imposto in modo punitivo.
- Il difensore non deve essere ingiustamente sanzionato quando l'imputato, dopo scarcerazione e rimpatrio, non è più reperibile per elezioni domiciliari successive: occorre valutare la responsabilità e la prevedibilità dell'errore prima di dichiarare inammissibile l'appello.
- In situazioni analoghe, appellare senza l'allegazione del domicilio dichiarato non deve automaticamente comportare l'inammissibilità se esistono elementi che dimostrano lo stato di detenzione al momento della proposizione dell'impugnazione; in tali casi è preferibile un approccio sostanziale che garantisca l'effettivo diritto di difesa.
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