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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13138/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'assoluzione di Michele Festa dal reato richiamato (art. 393 c.p.), deducendo vizi di motivazione: apparente, illogica e contraddittoria. Hanno contestato che la Corte territoriale avrebbe travisato i fatti ridimensionando le dichiarazioni delle parti offese e dei testimoni (episodio del "Bar", presunte minacce datate 14/05/2014, minaccia con pistola, richieste estorsive e minacce di querela da parte delle nipoti). Hanno altresì lamentato l'omessa valutazione di dati probatori offerti dalle parti civili e dai testi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché generici e manifestamente infondati. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità (art. 606, comma 1, lett. e c.p.p.), chiarendo che non spetta alla Cassazione rinnovare la valutazione del merito probatorio salvo il vizio di "travisamento della prova" (prova inesistente o risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale). Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione logica e coerente: le dichiarazioni dei ricorrenti erano generiche, frammentarie e non sufficientemente attendibili e i testi sul litigio al bar non confermavano la versione accusatoria. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    Norma del codice penale indicata come riferimento al reato per il quale l'imputato era stato assolto; la sentenza conferma l'assoluzione rispetto a tale capo.

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Definisce il perimetro del controllo di legittimità: la Cassazione verifica il rapporto motivazione-decisione, non è chiamata a rinnovare la valutazione delle prove, salvo il riconoscimento del travisamento della prova.

  • Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 (Minervini)

    Giurisprudenza citata in tema di travisamento della prova: il vizio ricorre se la decisione si fonda su una prova inesistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso dalla realtà.

  • Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)

    Principio secondo cui la dichiarazione della persona offesa può, anche da sola, essere base di responsabilità penale ma richiede preventiva valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca e, se presente costituzione di parte civile, riscontro con altri elementi.

  • Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sulle cautele nell'utilizzare la dichiarazione della persona offesa come fonte esclusiva di prova.

  • Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 (Rugiano)

    Cita l'inammissibilità di censure generiche e vaghe sulla motivazione; la Cassazione richiede specificità nelle doglianze.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Citata in relazione al principio che l'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna al pagamento della somma a titolo di ammenda se non si è proposto il ricorso senza colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La Cassazione non è competente a rinnovare la valutazione della prova: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione del merito probatorio sono inammissibili se non indicano vizi specifici della motivazione.
  • Per impugnare con successo una decisione per vizio di motivazione è necessario censurare la motivazione effettivamente posta a fondamento della decisione (contraddittorietà, manifesta illogicità, omissione degli elementi essenziali), non semplicemente sostenere che la decisione è errata.
  • Il vizio di 'travisamento della prova' è l'unica ipotesi in cui la Cassazione può sindacare la valutazione probatoria: va dimostrato che il giudice si è basato su una prova inesistente o su un risultato di prova radicalmente diverso dalla realtà.
  • Quando la sentenza si fonda sulla dichiarazione della persona offesa occorre che il giudice motivi sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca della vittima e, se possibile, confronti la versione con altri elementi probatori; l'assenza di tali valutazioni può costituire motivo utile in appello o in cassazione se adeguatamente specificato.
  • Le censure rivolte in Cassazione devono essere specifiche e circostanziate: doglianze vaghe o generiche espongono al rigetto e alle condanne per spese e, eventualmente, a sanzioni (ammenda).

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