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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14798 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo IACP ha impugnato tre avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1997, 1998 e 1999, sostenendo che gli immobili posseduti beneficiassero dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in quanto destinati all'edilizia economica e popolare e a una funzione sociale senza fini di lucro. In subordine, ha dedotto il diritto alla riduzione d'imposta prevista dall'art. 8, comma 4, dello stesso decreto. Sono state inoltre impugnate le successive ingiunzioni di pagamento, ritenendo che non potessero essere emesse prima della definitività degli accertamenti, e sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale e di carenza di motivazione degli avvisi.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi relativi agli avvisi di accertamento e alle ingiunzioni di pagamento e li ha rigettati. Ha confermato il principio secondo cui agli immobili degli IACP non spetta automaticamente l'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), poiché devono ricorrere congiuntamente l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e la destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito, condizioni non sussistenti per questa categoria di beni. La domanda subordinata di riduzione d'imposta è stata dichiarata inammissibile perché non risultava specificamente proposta nei precedenti gradi di giudizio, non erano stati dimostrati i relativi presupposti e la richiesta era stata formulata solo con la memoria in Cassazione. Il rigetto degli accertamenti ha reso definitiva la pretesa tributaria e ha assorbito le contestazioni sulle ingiunzioni. La Corte ha inoltre chiarito che il Comune poteva procedere alla riscossione dell'ICI anche durante il giudizio sull'accertamento, salva l'eventuale richiesta di rimborso in caso di vittoria definitiva del contribuente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose

    L'esenzione richiede sia l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore sia la sua esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito. Tali condizioni non sono state ritenute normalmente sussistenti per gli immobili degli IACP.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4

    La riduzione non può essere riconosciuta d'ufficio: il contribuente deve proporre tempestivamente la relativa domanda e dimostrare in giudizio la sussistenza dei presupposti. Una richiesta formulata per la prima volta in Cassazione o solo con memoria è inammissibile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1

    nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo

    La disciplina del pagamento dei tributi durante il processo non si applica all'ICI, non essendo prevista per tale imposta la riscossione frazionata prevista dalla norma. L'ente impositore può quindi procedere alla riscossione anche mentre è pendente il giudizio sull'accertamento.

  • Codice di procedura civile, art. 274

    Consente la riunione di cause connesse, applicata dalla Corte ai ricorsi riguardanti gli avvisi di accertamento e le conseguenti ingiunzioni di pagamento.

Massime di principio

  • Le esenzioni tributarie per gli enti non commerciali sono di stretta interpretazione e richiedono la prova puntuale di tutti i requisiti previsti dalla legge; la sola finalità sociale o istituzionale dell'ente non è sufficiente.
  • Quando una norma agevolativa prevede più condizioni cumulative, il mancato rispetto anche di una sola di esse impedisce il riconoscimento del beneficio.
  • Una domanda subordinata di riduzione o agevolazione deve essere proposta già nei gradi di merito, con indicazione precisa e prova dei relativi presupposti; non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione o con una semplice memoria.
  • Nel ricorso per Cassazione occorre distinguere l'errata interpretazione della norma, censurabile come violazione di legge, dalla contestazione della valutazione dei fatti e delle prove, che riguarda invece l'accertamento di merito.
  • La pendenza del giudizio contro un avviso di accertamento non impedisce necessariamente la riscossione del tributo, se la disciplina applicabile non prevede la riscossione frazionata; in caso di successiva vittoria definitiva, il contribuente può eventualmente chiedere il rimborso.

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