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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27080/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La proprietaria di un appartamento ha chiesto alla società che stava realizzando un edificio adiacente il risarcimento dei danni conseguenti a un furto, che sarebbe stato agevolato dall’utilizzo di scale e/o ponteggi del cantiere non custoditi. La società ha chiamato in garanzia la propria assicuratrice della responsabilità civile. Il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda principale, qualificandola ai sensi dell’art. 2043 c.c. e ritenendo non provate né la condotta colposa dell’appaltatrice né il nesso causale con il furto. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 454/2023 pubblicata il 25 maggio 2023, ha riformato la decisione e condannato la società a pagare € 10.190,00 oltre accessori, qualificando la fattispecie ai sensi dell’art. 2051 c.c.; ha inoltre rigettato la domanda di garanzia contro l’assicuratrice. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno e degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe mutato la qualificazione della domanda da responsabilità ex art. 2043 c.c. a responsabilità ex art. 2051 c.c., nonostante l’attrice avesse condiviso in appello la qualificazione adottata dal Tribunale e non avesse contestato che la convenuta fosse mera appaltatrice; 2) travisamento e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della norma sull’onere probatorio, quanto alla prova del furto, dell’uso dei ponteggi e della proprietà dell’immobile, che la Corte avrebbe desunto dalla perizia stragiudiziale e dal verbale dei carabinieri; 3) analoghe censure sulla prova e sulla quantificazione dei beni asseritamente sottratti e del loro valore; 4) travisamento e falsa applicazione delle norme processuali e probatorie in relazione alla copertura assicurativa e all’esclusione per i danni da furto. Nel testo il riferimento del ricorso al «2967 cc» è riportato così, mentre la decisione tratta il riparto degli oneri probatori richiamando l’art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha rilevato che il Tribunale aveva qualificato la domanda ai sensi dell’art. 2043 c.c. sulla premessa che la società fosse appaltatrice, e non proprietaria e custode dell’edificio, e che tale statuizione non era stata impugnata dall’attrice in appello, la quale aveva anzi chiesto di mantenere quella qualificazione. La Corte d’appello non poteva quindi introdurre la diversa premessa fattuale della proprietà dell’immobile da parte della società e applicare l’art. 2051 c.c., con il relativo diverso regime probatorio: la qualificazione e la posizione giuridica della convenuta erano coperte da giudicato interno. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie secondo i principi dell’art. 2043 c.c. e il relativo riparto dell’onere della prova. Il secondo e il terzo motivo, relativi alla prova e alla quantificazione del danno, sono stati dichiarati assorbiti, poiché la cassazione della decisione sull’an debeatur ha caducato la statuizione sul quantum; questa potrà essere eventualmente nuovamente adottata in rinvio solo se la domanda principale sarà accolta. Anche il quarto motivo sulla garanzia assicurativa è stato dichiarato assorbito, perché la relativa statuizione dipende dall’esito della domanda principale e potrà essere nuovamente esaminata in rinvio solo in caso di nuovo accoglimento di quest’ultima. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Da tale preliminare statuizione ha, poi, correttamente fatto discendere il regime degli oneri probatori applicabile: quello della responsabilità per condotta colposa di cui all’art. 2043 c.c., che impone all’attore di fornire la prova sia della condotta colposa del convenuto sia del nesso di causa tra questa e l’evento dannoso, e non quello della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., che richiede all’attore la sola prova del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.

    Nella responsabilità ex art. 2043 c.c. l’attore deve provare sia la condotta colposa del convenuto sia il nesso causale tra tale condotta e l’evento dannoso. Nel caso deciso, questo era il regime applicabile perché la società era stata qualificata come mera appaltatrice e la diversa qualificazione introdotta in appello era preclusa dal giudicato interno.

  • art. 2051 c.c.

    Da tale preliminare statuizione ha, poi, correttamente fatto discendere il regime degli oneri probatori applicabile: quello della responsabilità per condotta colposa di cui all’art. 2043 c.c., che impone all’attore di fornire la prova sia della condotta colposa del convenuto sia del nesso di causa tra questa e l’evento dannoso, e non quello della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., che richiede all’attore la sola prova del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.

    Ai fini dell’art. 2051 c.c., l’attore deve provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso; tale regime non poteva però essere applicato in appello sulla base della nuova premessa fattuale che la società fosse proprietaria e custode, in contrasto con la statuizione non impugnata che l’aveva qualificata come mera appaltatrice.

  • art. 2697 c.c.

    Da tale preliminare statuizione ha, poi, correttamente fatto discendere il regime degli oneri probatori applicabile: quello della responsabilità per condotta colposa di cui all’art. 2043 c.c., che impone all’attore di fornire la prova sia della condotta colposa del convenuto sia del nesso di causa tra questa e l’evento dannoso, e non quello della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., che richiede all’attore la sola prova del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.

    Il riparto dell’onere della prova dipende dalla qualificazione della responsabilità applicabile: nel quadro dell’art. 2043 c.c. l’attore deve provare colpa e nesso causale, mentre nell’art. 2051 c.c. deve provare il nesso tra cosa custodita ed evento.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    Una volta cassata la statuizione sull’an debeatur, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., resta automaticamente e inevitabilmente caducata anche la conseguente pronuncia sul quantum debeatur.

    La cassazione della statuizione principale sull’an debeatur travolge automaticamente la pronuncia dipendente sul quantum debeatur; quest’ultima potrà essere nuovamente adottata in sede di rinvio solo se la domanda principale sarà accolta.

  • art. 115 c.p.c.

    In tal modo ha, però, violato il giudicato interno in ordine alla posizione assunta dalla società convenuta nella vicenda, quale mera appaltatrice dei lavori di realizzazione del fabbricato in costruzione e non proprietaria dello stesso, nonché al conseguente regime giuridico applicabile nella specie, in particolare sotto il profilo dell’onere della prova: quello previsto dall’art. 2043 c.c. e non quello di cui all’art. 2051 c.c.

    La decisione non enuncia una specifica interpretazione dell’art. 115 c.p.c.; la norma compare nella rubrica delle censure relative alla valutazione delle prove, motivi che sono stati assorbiti. La ratio dell’accoglimento riguarda invece il giudicato interno sulla qualificazione della domanda e sul conseguente regime probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    In tal modo ha, però, violato il giudicato interno in ordine alla posizione assunta dalla società convenuta nella vicenda, quale mera appaltatrice dei lavori di realizzazione del fabbricato in costruzione e non proprietaria dello stesso, nonché al conseguente regime giuridico applicabile nella specie, in particolare sotto il profilo dell’onere della prova: quello previsto dall’art. 2043 c.c. e non quello di cui all’art. 2051 c.c.

    La decisione non enuncia una specifica interpretazione dell’art. 116 c.p.c.; le censure relative alla valutazione delle prove sono state assorbite. L’accoglimento si fonda sulla preclusione derivante dal giudicato interno.

Massime di principio

  • Il giudicato interno può formarsi sulla qualificazione giuridica della domanda quando essa abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e la parte interessata non l’abbia specificamente impugnata. Il giudice d’appello non può quindi sostituirla con una diversa qualificazione incompatibile con le censure proposte e con le statuizioni non impugnate.
  • Quando la decisione di primo grado abbia qualificato la convenuta come mera appaltatrice e abbia applicato, su tale premessa, il regime dell’art. 2043 c.c., e tale statuizione non sia stata impugnata, il giudice d’appello non può introdurre d’ufficio la diversa premessa fattuale che la convenuta sia proprietaria e custode del bene per applicare l’art. 2051 c.c.
  • Nella responsabilità ex art. 2043 c.c. l’attore deve provare sia la condotta colposa del convenuto sia il nesso causale tra questa e l’evento dannoso; nella responsabilità ex art. 2051 c.c. deve provare il nesso tra la cosa in custodia e l’evento, senza che gli sia richiesta la prova della condotta colposa del custode.
  • La cassazione della decisione sull’an debeatur determina la caducazione delle statuizioni dipendenti sul quantum debeatur e sulla domanda subordinata di garanzia; queste possono essere nuovamente decise in sede di rinvio solo se ricorrono i presupposti derivanti dal nuovo esito della domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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