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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35913/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 15 dicembre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che lo aveva condannato per il delitto previsto dall’art. 391-ter c.p. I motivi riproponevano questioni già sottoposte con l’appello e sollecitavano una diversa ricostruzione dei fatti: secondo la difesa, le telefonate dirette alla moglie dell’imputato e partite da un telefono cellulare rinvenuto in carcere potevano essere riconducibili ad altri detenuti, per infatuazione della donna o per altre ragioni. La data della sentenza impugnata è riportata nel testo; non sono indicati il contenuto più specifico dei motivi, la pena inflitta né ulteriori dati sulla vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le questioni erano reiterative e miravano a ottenere una rivalutazione in fatto già affrontata e respinta dalla Corte d’appello, la cui motivazione sulla responsabilità per il delitto contestato è stata ritenuta completa, coerente con la ricostruzione fattuale e non manifestamente illogica. In particolare, la prospettazione alternativa relativa agli altri detenuti era fondata su mere asserzioni e non consentiva la rivalutazione richiesta in sede di legittimità. La Corte ha disposto le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta la statuizione conclusiva completa né specifica eventuali importi.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    la sentenza in epigrafe con la quale è stato condannato per il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen.

    La norma individua il delitto per il quale l’imputato è stato condannato; il testo non espone ulteriori elementi interpretativi della fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone questioni già vagliate e respinte dal giudice d’appello e sollecita una nuova valutazione dei fatti senza confrontarsi efficacemente con la motivazione impugnata.
  • La ricostruzione alternativa dei fatti fondata su mere asserzioni non giustifica, in sede di legittimità, la rivalutazione delle risultanze già compiuta dal giudice di merito quando la motivazione sulla responsabilità è completa, coerente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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