Cassazione Civile, Ordinanza n. 33513/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una pregressa sentenza del Tribunale che aveva condannato due soggetti al pagamento dei compensi professionali dovuti a un avvocato. In appello la domanda del professionista era stata dichiarata inammissibile per essere stata introdotta con citazione anziché con il rito sommario speciale previsto per la liquidazione dei compensi professionali. I debitori avevano poi proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi al Tribunale per la decisione piena sulla pretesa del professionista. Separatamente, uno dei debitori aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado; l'avvocato aveva proposto opposizione, deducendo che comunque il compenso era dovuto, e aveva anche introdotto un autonomo giudizio sommario per l'accertamento dei propri compensi. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo il Tribunale ha dichiarato la litispendenza rispetto al giudizio pendente in cassazione e ha cancellato la causa dal ruolo. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 39 c.p.c., sostenendo che non vi fosse litispendenza perché i giudizi riguardavano soggetti e petitum diversi, e ha lamentato altresì l'omessa pronuncia su spese e lite temeraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto insussistente la litispendenza rispetto al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, perché tale domanda riguarda gli effetti restitutori eventualmente conseguenti alla decisione sulla pretesa di pagamento dei compensi già pendente in cassazione e non la medesima causa. Ha invece ritenuto sussistente la litispendenza rispetto al separato giudizio sommario promosso dall'avvocato per l'accertamento dei compensi, poiché non era stato dimostrato che si trattasse di compensi diversi da quelli già azionati. Di conseguenza ha cassato il provvedimento impugnato limitatamente alla domanda di restituzione delle somme, disponendo la prosecuzione del relativo giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia con riassunzione nei termini di legge, e ha confermato nel resto l'ordinanza impugnata. La censura sulle spese è stata dichiarata assorbita.
Norme richiamate
la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi; non ricorre quando la domanda ha natura restitutoria rispetto agli effetti di una decisione impugnata e non coincide con la domanda originaria di compensi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge nel regolamento di competenza.
la doglianza sulle spese è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento parziale e dal rinvio al giudice di merito.
la doglianza sulla lite temeraria è stata anch'essa assorbita.
richiamato nel contesto della censura originaria sulla forma di introduzione della domanda di compensi professionali.
richiamato come rito speciale applicabile all'azione per compensi professionali.
Massime di principio
- La litispendenza richiede identità della causa nelle sue componenti soggettive e oggettive; non sussiste quando una domanda ha contenuto meramente restitutorio e dipende dagli effetti di una decisione impugnata, mentre la controversia principale riguarda l'accertamento del credito.
- Quando tra due processi intercorre soltanto un nesso di conseguenzialità o dipendenza logica, ma non vi è coincidenza del petitum e della causa petendi, non può essere dichiarata la litispendenza ex art. 39 c.p.c.
- Se il giudice di merito dichiara la litispendenza solo per una parte delle domande, il provvedimento va cassato limitatamente alla domanda non coincidente, potendo il resto della decisione essere confermato.
- Le domande su spese di lite e responsabilità aggravata possono risultare assorbite quando la Corte dispone la prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente per la decisione di merito.
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