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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18535/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del G.I.P. di La Spezia del 20/09/2021 che rigettava la richiesta di revoca della confisca dell'imbarcazione "Sanjir" disposta con decreto di archiviazione del 10/06/2020. La difesa deduceva violazione dell'art. 301 d.P.R. 43/1973 sostenendo che la confisca era stata disposta su un decreto di archiviazione emesso inaudita altera parte dal medesimo giudice, che non poteva contenere accertamenti tali da giustificare la confisca. Si lamentava inoltre la lesione del diritto di difesa (richiesta di essere interrogato non esaminata) e si richiamava giurisprudenza europea e costituzionale (casi Sud Fondi e Varvara, sent. Corte cost. n. 49/2015) e di legittimità per sostenere che l'archiviazione non può costituire base per la confisca ove manchi un accertamento definitivo dei fatti o della responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come infondati. Ha ritenuto legittima la confisca obbligatoria della nave operata con il decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 301 d.P.R. 43/1973, poiché l'archiviazione non è derivata dall'insussistenza del fatto o dall'interruzione del nesso tra cosa e reato, ma dalla sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione; il G.I.P. aveva infatti accertato, anche se con effetto solo incidentale, la configurabilità del reato di contrabbando (art. 292-295 d.P.R. 43/1973). La Corte ha inoltre ricordato che il deficit di contraddittorio dell'archiviazione è stato sanato tramite gli strumenti dell'incidente di esecuzione (art. 676 e art. 667, comma 4, c.p.p.), che consentono di contestare l'applicazione della confisca e di provare l'estraneità del bene o l'inesistenza del nesso materiale. Di conseguenza i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    confisca obbligatoria per il reato di contrabbando

    La Corte conferma che la confisca obbligatoria prevista dall'art. 301 può essere disposta anche con decreto di archiviazione quando l'archiviazione non derivi dall'insussistenza del fatto o dall'interruzione del nesso tra bene e reato (ad es. quando l'archiviazione è per prescrizione)

  • art. 292-295 comma 3 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    norme sul contrabbando doganale

    Riferimento alla fattispecie astratta contestata (sottrazione di merci al pagamento di diritti di confine) e alla configurazione del reato di contrabbando come corpo del reato legittimante la confisca

  • art. 125 disp. att. c.p.p.

    principio di economia processuale

    La previsione di economia processuale giustifica che, quando il procedimento venga archiviato per ragioni come la prescrizione, non si richieda necessariamente l'esercizio dell'azione penale solo per poter disporre la confisca

  • art. 676 c.p.p.

    L'incidente di esecuzione è lo strumento processuale indicato per garantire il contraddittorio e consentire di contestare l'applicazione della confisca disposta con provvedimenti che non abbiano carattere di accertamento definitivo

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    giudizio di opposizione all'esecuzione (o rimedio assimilabile)

    Unitamente all'art. 676, consente di dare prova dell'inesistenza del nesso materiale tra la cosa e il reato o dell'estraneità del soggetto cui il bene appartiene, a fronte di un provvedimento di archiviazione

  • art. 578-bis c.p.p.

    citato riferendosi alla confisca urbanistica (Sez. Un.)

    La Corte precisa che la pronuncia delle Sezioni Unite su art. 578-bis (confisca urbanistica) non è estensivamente applicabile alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 301; la questione trattata dalle Sezioni Unite ha natura peculiare e non muta gli approdi giurisprudenziali sulla confisca obbligatoria

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese processuali in Cassazione

    Applicata per disattendere i ricorsi e condannare i ricorrenti al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La confisca obbligatoria prevista dalla legge può essere disposta anche con decreto di archiviazione, se l'archiviazione non è motivata dall'insussistenza del fatto o dalla perdita del nesso tra bene e reato (es. archiviazione per prescrizione non impedisce la confisca)
  • Se la confisca è disposta con provvedimento di archiviazione emesso inaudita altera parte, il rimedio ordinario per far valere la violazione del contraddittorio è l'incidente di esecuzione (art. 676) o l'opposizione/ex articolo pertinente (art. 667, comma 4), che consentono di mettere in discussione il nesso materiale tra bene e reato e l'eventuale estraneità del proprietario
  • Per ottenere l'annullamento della confisca disposta in sede di archiviazione è necessario dimostrare che l'archiviazione sia basata sull'accertamento dell'insussistenza del fatto o sull'interruzione del nesso di pertinenzialità tra cosa e reato (in tali casi la confisca sarebbe illegittima)
  • La scelta di non esercitare l'azione penale da parte del P.M. (es. per prescrizione o perché chiede la restituzione del bene) non esclude che il giudice dell'archiviazione possa comunque, sotto profilo incidentale, ritenere accertata la materialità del fatto e disporre la confisca se la legge la prevede
  • Le questioni di diritto costituzionale o di giurisprudenza europea che tutelano il diritto di difesa possono limitare la possibilità di disporre confische su provvedimenti emessi senza contraddittorio, ma il rimedio processuale corretto è innanzitutto utilizzare gli strumenti di impugnazione o l'incidente di esecuzione per far valere la violazione e produrre prova contraria

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