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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30527/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della sentenza di condanna per concorso in cessione di stupefacenti (art.110 c.p. e art.73 d.P.R. 309/1990). La difesa ha contestato l'insufficienza degli elementi probatori a dimostrare un contributo causale o una adesione consapevole al proposito criminoso: il ricorrente sarebbe stato presente solo "con sguardo attento", non è stato visto materialmente cedere o ricevere lo stupefacente o il denaro, non risultano contatti telefonici che colleghino gli imputati, e le condotte di guida (due auto in fila indiana e manovre spericolate) non dimostrerebbero in modo certo una "staffetta". Sono inoltre impugnate la mancata derubricazione alla lieve entità (art.73 comma 5 DPR 309/1990), la confisca di somme (art.85/85-bis DPR 309/1990 e art.240-bis c.p.) e il riconoscimento della recidiva (art.99 c.p.), per presunte incongruenze e carenze motivazionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla responsabilità per concorso. Ha censurato la motivazione delle decisioni di merito perché non ha adeguatamente dimostrato il contributo causale del ricorrente: mancanza di elementi concreti di atti materiali di concorso, omissione di una valutazione approfondita della testimonianza che lo indica come presente "con sguardo attento", argomentazioni illogiche sulla condotta di guida e su possibili passaggi di droga/denaro in momenti antecedenti o successivi. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio motivato, limitatamente all'accertamento della partecipazione di Giampà (se e in quale modo abbia fornito contributo materiale o psichico idoneo a integrare il concorso). Le restanti questioni saranno valutate nel nuovo giudizio; il ricorso è stato dunque parzialmente accolto con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Disposizione di riferimento per il concorso di persone nel reato: la Corte richiama la distinzione tra mera connivenza (comportamento passivo) e concorso (contributo consapevole, materiale o morale, che agevoli o rafforzi il proposito criminoso). La sentenza impugnata è stata annullata perché non ha adeguatamente provato tale contributo.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che incrimina la detenzione e la cessione di stupefacenti; il comma 5 disciplina la lieve entità. La Corte ha ritenuto che la derubricazione a lieve entità richiedesse una più solida motivazione e che la Corte territoriale avesse dato spiegazioni congetturali per escluderla.

  • art. 85 d.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa alle misure patrimoniali (confisca) connessa ai reati di stupefacenti: la difesa ha censurato la confisca per mancato accertamento del nesso tra le somme e l'attività illecita; la Cassazione ha rilevato che tali profili devono essere valutati nuovamente a seguito del rinvio.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata insieme all'art.85 e all'art.240-bis c.p. in relazione alla confisca; la Corte ha richiesto che il giudice di rinvio valuti la sussistenza del rapporto tra i beni sequestrati e il reato.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sul sequestro e confisca per sproporzione dei redditi; citata in relazione al fondamento della confisca delle somme trovate, la cui compatibilità con le spiegazioni documentali (incassi, vincite, proprietà familiare) dovrà essere riesaminata.

  • art. 99 cod. pen.

    Regola la recidiva. La Corte ha rilevato profili critici nella motivazione che ha riconosciuto la recidiva e ha disposto il rinvio affinché la questione sia nuovamente valutata con adeguata motivazione alla luce della ricostruzione della responsabilità.

Massime di principio

  • La mera presenza nel luogo del fatto o l'osservazione "con sguardo attento" non sono sufficienti per affermare il concorso: è necessario dimostrare un contributo causale, anche minimo, materiale o morale, che abbia agevolato l'altrui azione illecita.
  • Condotte come guida ravvicinata o manovre spericolate non dimostrano automaticamente una "staffetta" o un ruolo di scorta; la valutazione deve considerare se tali comportamenti erano volti a proteggere/agevolare l'agente che trasporta lo stupefacente o se al contrario attiravano l'attenzione delle forze dell'ordine.
  • L'accertamento del concorso richiede che il giudice affronti espressamente e valutì criticamente tutte le dichiarazioni rilevanti (ad es. testi che riferiscono la presenza del ricorrente) e le circostanze contrarie indicate dalla difesa (assenza di passaggi osservati, mancanza di contatti telefonici, distanza temporale e spaziale dei fermi).
  • Per la confisca il giudice deve motivare il nesso tra beni sequestrati e il reato, considerando le spiegazioni documentali sul titolo di provenienza (incassi leciti, proprietà familiare, vincite), e non limitarsi a presunzioni generiche.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede un adeguato confronto con la giurisprudenza di legittimità; non può fondarsi su affermazioni congetturali e va motivato in relazione agli specifici precedenti del condannato.

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