Cassazione Civile, Ordinanza n. 00754/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di prestazioni di servizi stipulato il 23 maggio 2016 tra una società e il titolare di una ditta individuale, con durata triennale. La società otteneva un decreto ingiuntivo per € 4.979, quale residuo corrispettivo per gli anni 2018 e 2019 e penale contrattuale. In opposizione, il giudice di pace revocava il decreto, ritenendo l'inadempimento della società; il Tribunale, in parziale riforma, riteneva invece generica ma non decisiva l'eccezione di inadempimento del debitore, valorizzava la risoluzione di diritto del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa e riconosceva alla società il diritto alla sola penale di € 2.600 oltre interessi moratori. Il ricorrente ha impugnato per cassazione con cinque motivi: 1) nullità dell'atto di citazione in appello per indeterminatezza delle domande, in relazione all'art. 342 c.p.c. e agli artt. 163 e 164 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 416 c.p.c. per mancata valutazione complessiva del rapporto contrattuale; 3) violazione dell'art. 1460 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che non vi fosse onere di contestazione stragiudiziale dell'inadempimento della controparte; 4) violazione dell'art. 1460 c.c. per avere il Tribunale negato l'eccezione di inadempimento a fronte di termini di adempimento differenti; 5) violazione dell'art. 1456 c.c. per avere ritenuto applicabile la clausola risolutiva espressa e la penale, deducendo che la clausola dovesse essere intesa come mera clausola di stile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi: l'appello non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che dalla complessiva esposizione emerga inequivocamente la volontà di ottenere la riforma; la selezione e valutazione delle prove appartiene al giudice di merito; la censura sull'art. 1460 c.c. non coglieva nel segno perché il Tribunale aveva compiuto una valutazione di fatto sul comportamento complessivo delle parti, sul tenore del contratto e sulla cronologia degli eventi, ravvisando che il mancato pagamento aveva giustificato la sospensione delle prestazioni e l'attivazione della clausola risolutiva espressa; quanto al quinto motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava non a contestare un errore di sussunzione, ma a rimettere in discussione l'interpretazione della clausola contrattuale, attività riservata al giudice di merito quando l'interpretazione adottata è plausibile. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Per l'appello non sono necessarie formule sacramentali: basta che dall'atto emerga in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione impugnata.
art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.
Richiamato solo per il vizio dedotto in tema di indeterminatezza delle domande; la Corte non ravvisa nullità dell'atto di appello quando le domande siano desumibili dal complessivo contenuto dell'atto.
La censura di nullità dell'atto introduttivo non è accolta perché, nel caso concreto, la volontà impugnatoria risultava chiaramente dal tenore complessivo dell'atto.
La valutazione e selezione delle prove appartiene al giudice di merito, che può anche escludere implicitamente la rilevanza di una prova senza dover analiticamente motivare su ogni mezzo istruttorio.
L'eccezione di inadempimento non è accolta perché il giudice di merito ha accertato, in fatto, che il comportamento complessivo delle parti e la sequenza degli eventi giustificavano la sospensione delle prestazioni e la risoluzione di diritto del contratto.
Richiamato in relazione all'onere probatorio sull'inadempimento, ma la Corte reputa la censura in realtà diretta a una rivalutazione del fatto.
La clausola risolutiva espressa, se interpretata plausibilmente dal giudice di merito, non può essere rimessa in discussione in cassazione come se si trattasse di una diversa e preferibile interpretazione della clausola contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- L'atto di appello non è nullo per indeterminatezza se, letto nel suo complesso, consente di comprendere senza equivoci quali capi della decisione siano censurati e quale riforma sia richiesta.
- In cassazione non è ammissibile sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti storici, poiché la selezione e la ponderazione delle prove spettano al giudice di merito.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. va scrutinata alla luce dell'accertamento di fatto sul comportamento complessivo delle parti, sul contenuto del contratto e sulla sequenza degli eventi; se il giudice di merito ne dà una lettura plausibile, la censura in legittimità non può risolversi in una diversa ricostruzione del fatto.
- Quando di una clausola contrattuale sono possibili più interpretazioni plausibili, non è consentito in cassazione chiedere una revisione della scelta ermeneutica compiuta dal giudice di merito, purché essa sia logicamente sostenibile.
- La censura di violazione di legge non può mascherare un mero dissenso sulla ricostruzione fattuale o sull'interpretazione del contratto, poiché il sindacato di legittimità resta limitato agli errori di diritto e ai vizi nei limiti consentiti.
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