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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00644/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore adibito a servizio di piantonamento presso un cliente commerciale ha chiesto che fosse riconosciuto come orario di lavoro, e quindi retribuito, il tempo impiegato per raggiungere ogni giorno il luogo di prestazione dalla sede aziendale, dalla quale prelevava un veicolo aziendale e alla quale lo restituiva al termine del turno. La Corte d'appello ha escluso la domanda ritenendo che, nel periodo considerato, il lavoratore avesse un luogo fisso e abituale di lavoro presso il centro commerciale in cui svolgeva stabilmente la prestazione e che gli spostamenti tra sede aziendale e luogo di lavoro non fossero eterodiretti né soggetti a istruzioni del datore durante il tragitto. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione della disciplina eurounitaria sull'orario di lavoro e delle pronunce CGUE in tema di tempi di spostamento (con richiamo alle sentenze Tyco e Vaersa), omessa o apparente motivazione sulla mancanza di eterodirezione, violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita decisione su ragione diversa da quelle dedotte, omesso esame di un fatto decisivo circa il titolo di utilizzo del veicolo aziendale, e falsa applicazione della disciplina sulle spese di lite per mancata compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la fattispecie concreta non presentava i presupposti della nozione di orario di lavoro elaborata dalla Corte di giustizia: il lavoratore non era privo di un luogo fisso e abituale di lavoro, svolgendo in via pressoché esclusiva la prestazione presso un determinato centro commerciale, e durante gli spostamenti tra sede aziendale e luogo della prestazione non risultavano controllo datoriale, ordini o istruzioni tali da integrare eterodirezione. Da ciò è derivata anche la reiezione del secondo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente, comprensibile e conforme a diritto. È stato poi escluso il vizio di ultrapetizione, poiché il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati e rilevare d'ufficio la mancanza degli elementi costitutivi della pretesa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per la disciplina della doppia conforme, non essendo stata allegata la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la compensazione delle spese e la loro quantificazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, salvo i limiti di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione della disciplina sull'orario di lavoro e della normativa eurounitaria; la Corte ha verificato se la qualificazione del tempo di viaggio come orario di lavoro fosse corretta.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato utilizzato per i motivi relativi a nullità della sentenza, asserita ultrapetizione e omessa pronuncia o motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, comma 4 c.p.c.

    Richiamato quale limite al vizio di omesso esame del fatto in caso di doppia conforme.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata applicata la procedura camerale per la decisione dell'ordinanza.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la censura di motivazione apparente/nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il divieto di ultrapetizione opera solo se il giudice pronuncia oltre i limiti delle domande o su questioni estranee; nel caso, la decisione è rimasta nei limiti delle allegazioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza, ma non è stata ravvisata alcuna violazione idonea a incidere sulla decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di carenza motivazionale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per l'inammissibilità del motivo di omesso esame del fatto in presenza di doppia conforme.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione delle spese; la Corte ha ribadito che la valutazione sulla compensazione è discrezionale per il giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato affermato il presupposto del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2, punto 1, direttiva 2003/88/CE

    La Corte ha ribadito che l'orario di lavoro richiede che il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore e nell'esercizio delle proprie attività o funzioni; nel caso concreto tali requisiti non ricorrevano durante il tragitto.

  • art. 17 direttiva 2003/88/CE

    Richiamato per evidenziare i limiti di deroga alla disciplina dell'orario di lavoro, che non riguardano la definizione dell'art. 2.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alla retribuzione dei tempi di viaggio, ma non accolto.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della retribuzione proporzionata e sufficiente, ma non accolto.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel motivo relativo alla motivazione apparente, senza accoglimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo relativo alla motivazione apparente, senza accoglimento.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo all'eterodirezione e alla subordinazione durante il tragitto.

Massime di principio

  • Ai fini della nozione di orario di lavoro, il tempo di spostamento è computabile solo se il lavoratore, in concreto, è privo di un luogo fisso o abituale di lavoro e durante il tragitto è assoggettato a modalità di trasferimento imposte dal datore, tali da renderlo al lavoro, a disposizione dell'imprenditore e nell'esercizio delle sue funzioni.
  • Se la prestazione si svolge stabilmente presso un determinato luogo di lavoro e lo spostamento tra sede aziendale e luogo della prestazione non è eterodiretto né soggetto a vincoli di orario, percorso o istruzioni durante il tragitto, il relativo tempo di viaggio non integra orario di lavoro.
  • Il giudice di merito può escludere la sussistenza della pretesa anche sulla base della mancanza degli elementi costitutivi dedotti, senza incorrere in ultrapetizione, purché rimanga entro il perimetro dei fatti allegati e delle domande proposte.
  • La denuncia di motivazione apparente è accoglibile solo in presenza di anomalia motivazionale radicale e non del semplice dissenso sulla valutazione dei fatti o sulla sufficienza del ragionamento del giudice.
  • In presenza di sentenza di primo e secondo grado conforme nei fatti decisivi, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non viene allegata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La compensazione delle spese di lite appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoroImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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