Cassazione Civile, Ordinanza n. 00753/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un ex dipendente aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per varie spettanze di fine rapporto e di corso del rapporto, tra cui l'indennità per ferie non godute; a seguito dell'opposizione della società, il Tribunale aveva revocato il decreto e ridotto l'importo dovuto, mentre la Corte d'appello aveva poi condannato la società al pagamento di una somma maggiore. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha denunciato violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 e dell'art. 32 del CCNL metalmeccanici PMI, sostenendo che la maturazione annuale di quattro settimane di ferie è automatica e che la Corte territoriale aveva erroneamente preteso una prova specifica della maturazione di ulteriori giorni di ferie nel periodo 2013-2015; (2) ha dedotto omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 115 c.p.c., 2709 c.c., artt. 1 e 2 l. n. 4/1953 e art. 39 d.l. n. 112/2008, contestando l'affermazione secondo cui la mancata fruizione delle ferie costituirebbe una prova positiva, mentre si tratterebbe di prova negativa; (3) ha censurato, ex artt. 115, 116 e 112 c.p.c., il mancato adeguato esame di documenti relativi al TFR accantonato nel fondo di tesoreria, lamentando un ingiustificato scostamento dai dati documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli connessi e fondati, perché la Corte d'appello aveva erroneamente posto a carico del lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie e della maturazione del relativo credito, mentre secondo i principi consolidati la prova dell'avvenuta concessione e fruizione delle ferie incombe sul datore di lavoro. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché volto a ottenere una rivalutazione del materiale documentale non consentita in sede di legittimità e comunque non adeguatamente specificato dal ricorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame del diritto all'indennità per ferie non godute e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La maturazione del diritto alle ferie annuali retribuite è automatica nei limiti previsti dalla legge; non può essere addossato al lavoratore l'onere di provare in positivo la maturazione del diritto all'indennità per ferie non godute.
art. 32 del CCNL metalmeccanici, piccola e media industria
Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina contrattuale delle ferie, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina legale e unionale sull'onere della prova.
Norma processuale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
La Corte richiama la motivazione della precedente giurisprudenza di legittimità per continuità argomentativa.
Invocato nel terzo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio.
Invocato nel terzo motivo; la Corte non entra nel merito della valutazione probatoria richiesta dal ricorrente.
Invocato nel terzo motivo per asserita omessa pronuncia o mancata considerazione, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato nel secondo motivo in relazione ai documenti contabili, ma la Corte risolve la questione in termini di riparto dell'onere probatorio sulle ferie.
artt. 1 e 2 legge 5 gennaio 1953 n. 4
Richiamati nel secondo motivo; non incidono sulla decisione, che si fonda sul principio per cui grava sul datore di lavoro la prova di avere consentito il godimento delle ferie.
art. 39 d.l. 25 giugno 2008 n. 112
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non ne fa applicazione autonoma nel decidere, concentrandosi sul regime probatorio delle ferie non godute.
Massime di principio
- Il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, al quale è strettamente collegato il diritto all'indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
- Nel contenzioso sulle ferie non godute, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto all'obbligo di concedere le ferie; non può pretendersi che il lavoratore dimostri in positivo il mancato godimento come fatto costitutivo del credito in modo incompatibile con il riparto legale e unionale dell'onere della prova.
- La perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto può avvenire solo se il datore di lavoro dimostra di aver invitato il lavoratore a fruirne e di averlo avvisato in modo accurato e tempestivo della possibile perdita del diritto in caso di mancata fruizione.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del contenuto o della portata probatoria dei documenti di causa, specie se la censura non specifica adeguatamente il contenuto dei documenti e il loro ingresso nel materiale probatorio.
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