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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00752/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato svolto, secondo la ricostruzione del giudizio di merito, tra settembre 2010 e aprile 2016 presso un'impresa edile. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado la condanna del datore al pagamento di differenze retributive per euro 29.922,07, oltre accessori, con inquadramento come manovale del CCNL artigiani edili. La Corte d'appello ha poi accolto l'impugnazione del datore di lavoro e ha respinto le domande del lavoratore, ritenendo carente la prova dei fatti posti a fondamento delle pretese. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha proposto sei motivi, tutti centrati su asseriti vizi motivazionali e processuali: omessa/generica/illogica motivazione sulla prova e sulla mancata contestazione dei fatti e documenti; sulla fondatezza delle richieste per differenze su ore ordinarie; sulle differenze per lavoro straordinario e sull'indennità di trasferta; sulla valutazione di una testimonianza resa in altro procedimento; sul preteso travisamento delle deposizioni testimoniali relative agli straordinari; sui lavori socialmente utili eseguiti dal lavoratore. La doglianza sostanziale comune era che la Corte territoriale avrebbe valutato in modo erroneo o incompleto il materiale probatorio e le risultanze istruttorie, con ricadute sulla quantificazione delle differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano formulati in modo promiscuo, mescolando censure eterogenee di violazione di legge e di vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360 c.p.c., senza distinguere con precisione i singoli errori denunciati. Ha inoltre ribadito che la selezione e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito e che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito volto a riesaminare gli esiti istruttori. Infine, ha escluso la nullità o l'apparenza della motivazione della sentenza d'appello, ritenendo che la Corte territoriale avesse spiegato adeguatamente perché la prova dei fatti costitutivi delle rivendicazioni era ritenuta insufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, per effetto dell'inammissibilità, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    non è consentita la formulazione promiscua di censure di violazione di legge e di vizio di motivazione senza specificare con chiarezza quale errore sia riferito a ciascun vizio; la sovrapposizione rende il motivo inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza sulla mancata contestazione deve essere prospettata in modo specifico, ma nel caso concreto è stata ritenuta assorbita dalla struttura inammissibile dei motivi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    all'inammissibilità consegue, ove dovuto, il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare in modo indistinto censure di violazione di legge e di vizio di motivazione riferite alla medesima questione; ciascun motivo deve essere autonomo, specifico e riconducibile con chiarezza al vizio dedotto.
  • Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito: la valutazione delle prove, la selezione delle fonti del convincimento e l'apprezzamento della loro attendibilità spettano al giudice di merito e non possono essere rivalutati in sede di legittimità.
  • Il vizio di omessa o apparente motivazione sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la motivazione espone, anche sinteticamente, le ragioni del decidere, il controllo di legittimità resta precluso.
  • Quando la decisione di merito afferma l'insufficienza della prova dei fatti costitutivi della domanda, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con tale ratio, senza limitarsi a riproporre una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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