Cassazione Civile, Ordinanza n. 02947/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla registrazione di un atto costitutivo di servit e0 di metanodotto su terreno agricolo. In primo grado l'impugnazione dell'atto era stata accolta. In appello l'Agenzia delle Entrate aveva rinunciato al gravame dopo un intervento di prassi amministrativa (risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021), che recepiva l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine 'trasferimento' nell'art. 1 della tariffa dell'imposta di registro non comprende gli atti costitutivi di servit e0. La CTR aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensato le spese. Il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione del d.lgs. n. 546/1992, artt. 15, 44 e 46, sostenendo che la rinuncia dell'Ufficio avrebbe dovuto essere qualificata come rinuncia al ricorso con conseguente condanna alle spese e che, comunque, la compensazione era illegittima perch e9 non preceduta da verifica della manifesta illegittimit e0 originaria dell'atto. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall'atto con cui aveva accettato la rinuncia e chiesto le spese e il risarcimento ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente alla censura sulla regolazione delle spese e ha assorbito il secondo. Ha confermato la correttezza della qualificazione dell'evento processuale come estinzione del giudizio per cessata materia del contendere derivante dall'abbandono della pretesa tributaria, ma ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese senza verificare la soccombenza virtuale. Ha quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimit e0, affinch e9 riesamini la regolazione delle spese secondo i principi indicati.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1
Nel processo tributario la compensazione delle spese dopo estinzione del giudizio non e8 automatica ma richiede una valutazione complessiva della lite; non basta il mero rilievo della cessazione della materia del contendere.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 3
La compensazione ope legis per qualsiasi estinzione del giudizio non opera secondo la lettura costituzionalmente corretta richiamata dalla Corte.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 44, 45 e 46
La disciplina del processo tributario consente di distinguere tra rinuncia all'impugnazione e abbandono della pretesa sostanziale; la cessazione della materia del contendere determina l'estinzione del giudizio.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1
Opera il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile compatibili con il rito tributario, compresa la distinzione tra rinuncia al ricorso e rinuncia alla pretesa sostanziale.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere si traduce in estinzione del giudizio.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49
Richiama l'art. 338 c.p.c., applicabile al processo tributario quanto agli effetti dell'estinzione dell'appello sulla sentenza impugnata.
L'estinzione del procedimento d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento della censura per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per omesso esame di un fatto decisivo.
La domanda di risarcimento per lite temeraria, avente natura accessoria, non pu f2 essere esaminata se il giudizio e8 dichiarato estinto.
L'annullamento in autotutela pu f2 costituire comportamento processuale conforme a lealt e0 e correttezza, rilevante ai fini della compensazione delle spese in presenza di obiettiva complessit e0 della questione.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte prima, art. 1
Il termine 'trasferimento' riguarda gli atti che comportano il passaggio della propriet e0 di beni immobili o della titolarit e0 di diritti reali immobiliari di godimento, non gli atti costitutivi di servit e0.
Massime di principio
- Nel processo tributario la distinzione tra rinuncia all'impugnazione e rinuncia alla pretesa sostanziale conserva rilievo generale: quando l'Ufficio abbandona la pretesa impositiva, l'effetto processuale e8 l'estinzione per cessata materia del contendere, non necessariamente la mera rinuncia al ricorso.
- L'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve valutare la soccombenza virtuale, salvo che ricorrano ragioni specifiche e motivate di compensazione.
- Nel processo tributario la domanda di responsabilit e0 aggravata ex art. 96 c.p.c. ha natura accessoria e non sopravvive alla declaratoria di estinzione del giudizio.
- In materia di imposta di registro, il termine 'trasferimento' va interpretato restrittivamente e non si estende agli atti costitutivi di servit e0, che non trasferiscono diritti ma comprimono la propriet e0 del fondo servente.
- L'annullamento o lo sgravio in autotutela, specie quando intervengano in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato e di obiettiva incertezza interpretativa, pu f2 giustificare la compensazione delle spese se il giudice effettua una valutazione complessiva della lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02860/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02864/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02869/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02877/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02879/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02883/2024 del 31/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →