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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18214/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli in relazione alla qualificazione del fatto di detenzione di esplosivi (capo c). Il ricorrente contestava la qualificazione come reato previsto dalla L. 2/10/1967, n. 895 (art. 2 e 4) sostenendo che l'ordigno fosse una "bomba-carta" non micidiale e quindi avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 678 c.p. (contravvenzione per detenzione abusiva di materie esplodenti) ovvero, in subordine, la valutazione favorevole della speciale attenuante di cui all'art. 5 della L. n. 895/1967.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha qualificato l'ordigno come materiale esplosivo dotato di micidialità concreta, sulla base delle caratteristiche tecniche (dimensioni e massa: circa 16 cm x 8 cm, peso complessivo 741 g con massa netta attiva circa 500 g), del precario confezionamento, della presenza di più persone nelle immediate vicinanze e dell'effetto concretamente verificatosi (denotazione operata dagli artificieri con esplosione che ha generato un cratere di circa 130 x 35 cm). Per tali ragioni la condotta è stata ricondotta agli illeciti previsti dalla L. n. 895/1967 e non all'art. 678 c.p.; inoltre la Corte ha ritenuto implicita (e motivata) la esclusione dell'attenuante speciale dell'art. 5 L. n. 895/1967 in ragione della significativa pericolosità concreta dell'ordigno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 678 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come possibile ricaduta contravvenzionale per la detenzione di materie esplodenti non micidiali; la Corte ha escluso la sua applicabilità perché ha ritenuto l'ordigno dotato di micidialità concreta, ricondotto quindi alla disciplina della legge speciale sugli esplosivi

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 1, 2, 4 e 5)

    Art. 1-4: disciplina dei delitti relativi a cessione, detenzione e porto di esplosivi; la Corte ha applicato gli artt. 2 e 4 ritenendo che la bomba-carta, per quantità, confezione e contesto d'uso, costituisca materiale esplosivo con micidialità concreta. Art. 5: prevedibile attenuante speciale per materiale di scarsa pericolosità; la Corte ha escluso l'attenuante ritenendo provata la significativa pericolosità concreta del manufatto

Massime di principio

  • Un manufatto pirotecnico anche se 'bomba-carta' può essere qualificato come materiale esplosivo (reato previsto dalla L. n. 895/1967) quando, per quantità, confezione, contesto o effetto potenziale/concreto, presenti micidialità o pericolo per persone o cose.
  • La valutazione della 'micidialità' è rimessa al giudice di merito e si fonda su elementi concreti: massa e composizione dell'ordigno, modalità di confezionamento, presenza di più persone o luoghi affollati, ambiente ristretto, e gli effetti verificatisi (es. esplosione, danni materiali).
  • La speciale attenuante dell'art. 5 L. n. 895/1967 richiede un accertamento specifico della scarsa pericolosità qualitativa o quantitativa del materiale: la semplice asserzione che l'articolo sia non micidiale non è sufficiente se elementi concreti indicano pericolo significativo.
  • In difesa, per contestare la qualificazione come 'esplosivo', è strategico produrre perizia tecnica sugli effetti, sulla massa attiva e sulle modalità di confezionamento e di impiego, nonché dimostrare l'assenza di potenziale micidialità in concreto.
  • I giudici seguono orientamenti di legittimità consolidati: valutano la pericolosità nella sua globalità e non esclusivamente la natura nominale del manufatto; pertanto, la presenza di più ordigni o di modesta confezione ma collocati in condizioni pericolose può trasformare fattispecie apparentemente lievi in reato più grave.

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