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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25037/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/10/2021 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 310 c.p.p., ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo l'attuale insussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che, essendo il ricorrente indagato per il reato di partecipazione ad associazione di cui all'art.416-bis c.p., la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari non era ammissibile laddove residuino esigenze cautelari, in base all'art.275, comma 3, c.p.p., che per tali fattispecie consente la custodia in carcere come unica misura applicabile. La Corte ha inoltre osservato che la deduzione di un sopravvenuto venir meno delle esigenze cautelari costituiva una richiesta nuova e non esaminabile in questa sede, essendo diversa dalla mera istanza di sostituzione proposta in precedenza. Per l'inammissibilità totale ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. (tenuto conto della colpa macroscopica nella proposizione del ricorso).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Regola procedurale evocata per il procedimento in forma specifica (richiami alla procedura di trattazione del ricorso nell'ambito delle norme emergenziali/semplificate); qui indicata come richiamo formale sulla modalità di trattazione del ricorso.

  • art. 310 c.p.p.

    Norma che disciplina il ricorso al Tribunale (sezione riesame) avverso le misure cautelari, ed in relazione alla quale è stato emanato il provvedimento impugnato.

  • art. 416-bis c.p.

    Fattispecie di reato contestata (associazione di tipo mafioso); la natura e la gravità del reato giustificano particolari esigenze cautelari e la previsione di regole speciali in materia di misure cautelari.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Interpretazione chiave della sentenza: per i reati gravi indicati (tra cui 416-bis), se permangono esigenze cautelari, la legge prevede che l'unica misura applicabile sia la custodia in carcere, escludendo la sostituzione con misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con previsione di condanna alle spese processuali e della possibilità di sanzione pecuniaria in caso di proposizione colpevole del ricorso; applicata per irrogare la sanzione di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

  • Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata)

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui l'inammissibilità per colpa può determinare l'applicazione di sanzioni pecuniarie; utilizzata per motivare la sanzione in relazione alla macroscopicità della colpa.

Massime di principio

  • Quando il soggetto è indagato per 416-bis, se permangono esigenze cautelari la legge (art.275, comma 3, c.p.p.) limita la misura applicabile alla custodia in carcere, rendendo inammissibile la richiesta di mera sostituzione con arresti domiciliari.
  • Nel giudizio di impugnazione non si possono introdurre nuove deduzioni che contraddicono la domanda originaria: se si ritiene che siano venute meno le esigenze cautelari si deve chiedere la revoca della misura e non la sola sostituzione; deduzioni nuove possono risultare inammissibili in sede di ricorso.
  • La Corte può dichiarare inammissibile un ricorso se risulta manifestamente infondato; ciò comporta normalmente condanna alle spese e, se la proposizione del ricorso è colpevole o gravemente negligente, l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.
  • In casi di reati con disciplina speciale (es. 416-bis) è essenziale verificare in primo grado e in sede di riesame la correttezza della qualificazione delle esigenze cautelari: tentativi di aggirare il divieto di sostituzione vanno valutati come questioni preliminari e formali.
  • Dal punto di vista difensivo, se è effettivamente venuta meno l'esigenza cautelare occorre proporre specifica istanza di revoca presso il giudice competente e fornire elementi nuovi e documentati; la mera richiesta di sostituzione può risultare inefficace o inammissibile quando la legge supera la discrezionalità giudiziale.

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