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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27938/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da diversi incarichi professionali conferiti a un architetto da un'azienda ospedaliera pubblica per attività di progettazione e di supporto al RUP in interventi di ristrutturazione e per la realizzazione di una struttura Hospice. Dopo la revoca di alcuni incarichi, il professionista agì per ottenere: a) il compenso per l'attività che assumeva di aver svolto e che sarebbe stata ancora dovuta in assenza della revoca, con richiesta di mancato guadagno per euro 364.303,47; b) il pagamento di due fatture relative ad attività svolte nell'ambito dell'Hospice, per euro 26.698,21 e 12.863,51; c) in via subordinata, per una di tali voci, il riconoscimento a titolo di ingiustificato arricchimento; d) per altro incarico, il pagamento di euro 278.279,00 ex art. 2041 c.c. Il tribunale rigettò o dichiarò improcedibili le domande; la corte d'appello accolse solo la domanda ex art. 2041 c.c., liquidando euro 200.000,00, ma respinse la pretesa sul mancato guadagno ritenendo applicabile l'art. 2237 c.c. e non l'art. 2227 c.c., e confermò l'improcedibilità della domanda relativa alle fatture per indebita frammentazione del credito. Nel ricorso per cassazione il professionista dedusse: 1) violazione degli artt. 2237 e 2227 c.c. e dei principi sulla derogabilità delle norme, sostenendo che la convenzione richiamava espressamente l'art. 2227 c.c. e quindi consentiva di riconoscere anche il mancato guadagno; 2) violazione delle regole sul frazionamento del credito e vizi motivazionali, sostenendo che la domanda sulle fatture non era improcedibile e che la domanda subordinata di arricchimento senza causa non poteva essere assorbita; 3) errori sulla decorrenza degli interessi sulla somma riconosciuta ex art. 2041 c.c., che secondo il ricorrente dovevano decorrere dalla data dell'arricchimento e non dalla sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, affermando che, per gli architetti e ingegneri, l'art. 2237 c.c. non è inderogabile e che le parti possono pattuire, in modo espresso o comunque inequivoco, che in caso di recesso del committente spetti anche il mancato guadagno previsto dall'art. 2227 c.c.; ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio della decisione sull'indebita duplicazione delle pretese; ha ritenuto infondato il terzo motivo sulla decorrenza degli interessi, richiamando il principio per cui nell'azione di arricchimento senza causa l'indennizzo è debito di valore, da liquidare all'attualità con interessi compensativi dalla perdita del godimento o dall'esborso. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello per un nuovo esame del capo relativo al mancato guadagno e per le conseguenti statuizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, nei limiti della motivazione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo e infondato il terzo. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito riesamini la domanda sul mancato guadagno alla luce del principio secondo cui, per la prestazione professionale tecnica, le parti possono derogare convenzionalmente alla disciplina legale del recesso e prevedere la spettanza del mancato guadagno al professionista. Restano ferme l'inammissibilità della domanda sulle fatture per indebita duplicazione di crediti riferiti alle medesime prestazioni e la decisione sull'indennizzo ex art. 2041 c.c., compresi i criteri di liquidazione e decorrenza degli interessi.

Norme richiamate

  • art. 2237 c.c.

    Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale il cliente può recedere, ma deve rimborsare le spese sostenute e pagare il compenso per l'opera svolta; la norma è ritenuta derogabile, almeno per il professionista tecnico, se vi è una pattuizione inequivoca in senso diverso.

  • art. 2227 c.c.

    Disciplina il recesso nel contratto d'opera in generale, includendo anche il mancato guadagno; può essere richiamata convenzionalmente anche in un rapporto di prestazione d'opera intellettuale, ove le parti lo abbiano pattuito.

  • art. 2230 c.c.

    Il contratto di prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme speciali del capo secondo e, in quanto compatibili, da quelle del capo precedente, salve le leggi speciali.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento è ammessa se il professionista prova l'arricchimento oggettivo della pubblica amministrazione e l'impoverimento corrispondente; l'indennizzo va liquidato come debito di valore.

  • art. 1226 c.c.

    Usato per la liquidazione equitativa del danno/indennizzo quando non sia possibile una prova precisa dell'ammontare.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione ai vizi motivazionali denunciati in appello e in ricorso.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come parametri per censurare omessa pronuncia e falsa valutazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Base delle censure di legittimità dedotte dal ricorrente.

  • art. 186-quater c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione della vicenda precedente, come decisione anticipata di merito che può assumere efficacia di sentenza in caso di estinzione del processo.

  • art. 308 c.p.c.

    Richiamato per osservare che l'ordinanza di estinzione non era stata impugnata nel diverso giudizio richiamato in narrativa.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nella ricostruzione dei criteri per individuare le norme imperative e la nullità del contratto contrario a norme inderogabili.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato nel medesimo ragionamento sulla nullità parziale e sulla contrarietà a norme imperative.

  • art. 1339 c.c.

    Richiamato nella riflessione sulle norme imperative inserite di diritto nel contratto.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per evidenziare che la disciplina del recesso ex art. 2237 c.c. deroga al principio generale di vincolatività del contratto.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato per la determinazione del compenso del professionista in caso di recesso.

  • art. 10 L. 2 marzo 1949, n. 143

    Richiamato come disciplina speciale per ingegneri e architetti; indica la sospensione/revoca dell'incarico, il compenso per il lavoro fatto e il possibile risarcimento dei maggiori danni.

  • art. 18 L. 2 marzo 1949, n. 143

    Richiamato per la maggiorazione del 25% in caso di incarico parziale e per la quantificazione dei compensi degli architetti e ingegneri.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella giurisprudenza costituzionale sulla legittimità della disciplina speciale degli architetti e ingegneri.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel ragionamento generale sugli interessi costituzionalmente protetti in alcune professioni intellettuali.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato nel ragionamento generale sugli interessi costituzionalmente protetti in alcune professioni intellettuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale della decisione in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale la regola dell'art. 2237 c.c. è quella del recesso ad nutum del cliente con obbligo di pagare le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta, ma per il professionista tecnico tale disciplina può essere derogata da una pattuizione negoziale espressa o comunque inequivoca che richiami la disciplina dell'art. 2227 c.c. anche quanto al mancato guadagno.
  • La deroga pattizia alla disciplina del recesso nelle prestazioni professionali va interpretata alla luce dell'autonomia contrattuale: se le parti hanno voluto applicare al rapporto professionale una disciplina più onerosa per il committente, il giudice deve verificare il contenuto concreto dell'accordo e non può escludere in astratto la validità della clausola solo perché il rapporto è intellettuale.
  • Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale il compenso per l'attività svolta si distingue dal mancato guadagno: quest'ultimo non è dovuto secondo la disciplina legale ordinaria dell'art. 2237 c.c., ma può essere riconosciuto solo se ricorre una valida pattuizione derogatoria o una specifica diversa base normativa.
  • L'azione generale di arricchimento contro la pubblica amministrazione richiede la prova dell'arricchimento oggettivo e dell'impoverimento corrispondente; l'amministrazione non può difendersi invocando il mancato riconoscimento soggettivo dell'utilità, potendo invece dimostrare che l'arricchimento non è stato voluto o consapevole.
  • L'indennizzo da arricchimento senza causa ha natura di debito di valore: deve essere liquidato tenendo conto della svalutazione fino alla decisione e produce interessi compensativi dalla data della perdita del godimento del bene o dell'esborso coincidente con l'arricchimento.
  • È inammissibile la domanda che riproponga, in un giudizio successivo, pretese relative alle medesime prestazioni già azionate in precedente procedimento monitorio, quando ciò integri una duplicazione della richiesta di pagamento e quindi un indebito frazionamento del credito.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito fonda il rigetto su una duplicazione delle pretese relative alle stesse prestazioni, il motivo è inammissibile se non attacca specificamente tale presupposto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoResponsabilità professionaleProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoArricchimento senza causa

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