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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25684/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La lavoratrice aveva stipulato con la società tre contratti di lavoro a progetto: dal 13 luglio 2013 al 30 settembre 2013, dal 1° ottobre 2013 al 30 novembre 2014 e dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2016. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimi i contratti, accertato l’esistenza di altrettanti rapporti di lavoro subordinato e condannato la società a pagare complessivamente € 29.871,43, oltre accessori. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31 gennaio 2022, riformò la decisione: dichiarò improponibile, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 276/2003, la domanda relativa al terzo contratto, certificato il 18 dicembre 2014; quanto ai primi due contratti, ritenne sufficientemente specifici i progetti e non provata la subordinazione. La lavoratrice ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione. Con i primi due ha denunciato, rispettivamente, la tardiva dichiarazione della propria costituzione in appello e l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di differenze retributive, riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. per l’ipotesi in cui i contratti fossero ritenuti legittimi. Con il terzo motivo ha lamentato l’omessa pronuncia sulla nullità della certificazione del terzo contratto; con il quarto, l’omessa considerazione del potere del giudice ordinario di disapplicare la certificazione. Con il quinto ha contestato la valutazione della specificità dei progetti riferiti ai primi due contratti. Con il sesto ha censurato la mancata ammissione o considerazione delle prove documentali e istruttorie offerte a sostegno della subordinazione.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente, limitatamente all’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di differenze retributive. La lavoratrice, vittoriosa nel merito in primo grado, non doveva proporre appello incidentale per ottenere il riesame della domanda rimasta assorbita: era sufficiente riproporla espressamente in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; la Corte territoriale avrebbe quindi dovuto deciderla. Il terzo motivo è stato respinto: l’interpretazione degli atti processuali compiuta dal giudice di merito è riservata a quest’ultimo e, inoltre, la certificazione del 18 dicembre 2014 dava atto che le parti erano state informate degli effetti amministrativi, civili, fiscali e previdenziali del contratto, sicché la denunciata omissione non era decisiva. Il quarto motivo è stato respinto perché la dichiarazione di improponibilità della domanda relativa al terzo contratto, per mancato esperimento della conciliazione obbligatoria, comportava anche il rigetto o la non esaminabilità della questione di disapplicazione della certificazione, senza necessità di una statuizione espressa. Il quinto motivo è stato respinto: la censura, pur formulata come violazione di legge, mirava a ottenere una diversa valutazione dei fatti e dei contratti, non consentita in sede di legittimità; la Corte d’appello aveva valutato i progetti come riferiti ad attività non coincidenti con il core business e dirette a un risultato specifico e verificabile. Anche il sesto motivo è stato respinto: la ricorrente non aveva indicato un singolo fatto storico decisivo la cui prova, se ammessa o valutata, avrebbe certamente determinato un esito diverso, mentre la valutazione delle prove acquisite e della loro pertinenza spetta al giudice di merito. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché si pronunci sulla domanda di differenze retributive riproposta in appello e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo.

    La parte vittoriosa nel merito in primo grado deve riproporre espressamente in appello le domande o eccezioni rimaste assorbite per ottenerne il riesame, ma non deve proporre appello incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Per risalente insegnamento, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. che impone il canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessario la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione.

    L’omessa pronuncia sussiste quando sia totalmente pretermesso un provvedimento indispensabile alla soluzione della controversia; non ricorre se la decisione, pur senza una specifica motivazione, comporta il rigetto o la non esaminabilità della pretesa.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 276/2003

    Ha ritenuto «pacifica la mancata proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 80, comma 4, d.lgs. n. 276/2003 dinanzi alla competente commissione di certificazione in relazione al terzo dei contratti a progetto intercorsi tra le parti (che è stato certificato in data 18.12.2014 e che ha avuto esecuzione dall’1.12.2014 al 21.11.2016)».

    Nel caso concreto, la mancata proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla commissione di certificazione ha comportato l’improponibilità della domanda relativa al contratto certificato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La mancata ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.

    La mancata ammissione o valutazione di una prova è censurabile in cassazione solo se riguarda circostanze idonee, con certezza e non con mera probabilità, a privare di fondamento la decisione.

  • artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003

    Nella specie, la Corte ha condotto un’analisi dei contratti impugnati, giudicando che l’attività in essi dedotta non coincidesse con l’attività fondamentale dell’impresa e fosse finalizzata a un risultato specifico e verificabile.

    La censura sui requisiti dei contratti a progetto non consente di rimettere in discussione in cassazione l’apprezzamento fattuale del giudice di merito circa la non coincidenza dell’attività con quella fondamentale dell’impresa e la finalizzazione a un risultato specifico e verificabile.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Inoltre, spetta esclusivamente al giudice del merito valutare gli elementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti - senza che possa neanche essere invocata la lesione dell'art. 6, primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo al fine di censurare l'ammissibilità di mezzi di prova concretamente decisa dal giudice nazionale - con una valutazione che non è sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosi limiti imposti dalla novellata formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La valutazione delle prove già acquisite e della pertinenza di quelle richieste compete al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione fuori dai limiti previsti per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • La parte vittoriosa nel merito in primo grado non deve proporre appello incidentale per domande o eccezioni rimaste assorbite; deve però riproporle espressamente in appello, così da manifestare la volontà di ottenerne il riesame ed evitare che siano considerate rinunciate.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre per la sola mancanza di una statuizione espressa quando la decisione impugnata comporti comunque il rigetto o la non esaminabilità della pretesa; occorre la totale omissione di un provvedimento indispensabile alla soluzione della controversia.
  • La censura per mancata ammissione o valutazione di prove è fondata in cassazione solo se la prova riguarda circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero privato di fondamento la ratio decidendi.
  • La valutazione degli elementi istruttori acquisiti e della pertinenza delle prove richieste appartiene al giudice di merito; la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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