Cassazione Civile, Ordinanza n. 28031/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento del compenso per un incarico professionale svolto in favore di una compagnia assicurativa nell'ambito di un rapporto di collaborazione di durata pluriennale. Il professionista aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna della società al pagamento di una somma residua a titolo di compenso per l'attività svolta quale consulente nella stima dei danni e liquidazione di un sinistro, relativa a un incarico specifico conferito il 27 settembre 2004. La società, ricorrendo per cassazione, ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme codicistiche e costituzionali, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente escluso l'abusivo frazionamento del credito. Secondo la ricorrente, la pretesa avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile perché inserita in un rapporto unitario e continuativo, e non vi sarebbero state ragioni oggettive per promuovere molteplici giudizi separati; a sostegno ha richiamato anche precedenti decisioni della Cassazione intervenute tra le stesse parti in senso favorevole alla tesi dell'assenza di un interesse apprezzabile alla proposizione di azioni distinte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che il Tribunale si era basato su un orientamento ormai superato, secondo cui non costituirebbe abusivo frazionamento la proposizione di più giudizi per compensi maturati in relazione a incarichi distinti, anche se svolti nell'ambito di un rapporto continuativo tra le stesse parti. La Cassazione ha invece richiamato il proprio orientamento più recente, secondo cui le controversie relative a crediti da incarichi professionali inseriti in un unico rapporto di durata, caratterizzato da serialità delle prestazioni, ricadono nel divieto di parcellizzazione salvo che l'attore dimostri un interesse oggettivo alla tutela frazionata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati e provveda anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di cassazione, ma non oggetto di autonoma interpretazione decisiva nel testo.
È richiamato per affermare che il comportamento processuale abusivo può essere sanzionato attraverso la regolazione delle spese di lite, in presenza di una motivata valutazione del giudice.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al canone del giusto processo e alla disciplina del frazionamento del credito.
Richiamati per fondare il dovere di correttezza e buona fede anche nella proposizione delle domande giudiziali.
art. 2 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale di lettura dei doveri di correttezza e lealtà processuale.
Indicato come strumento processuale che il giudice deve verificare in via prioritaria per convogliare la decisione sull'intera pretesa mediante riunione dei giudizi.
Richiamato insieme all'art. 88 c.p.c. quale base per la regolazione delle spese quando il frazionamento sia ritenuto abusivo ma la domanda debba essere comunque decisa nel merito.
Massime di principio
- Le domande relative a crediti maturati nell'ambito di un unico rapporto di durata, caratterizzato da prestazioni seriali, devono essere tendenzialmente proposte in un unico giudizio, salvo che l'attore dimostri un oggettivo interesse alla tutela separata dei singoli crediti.
- L'abusivo frazionamento del credito non va valutato in astratto, ma impone al giudice di merito un controllo in due passaggi: prima verificare se sia possibile riunire le cause o comunque convogliare la decisione sulla pretesa complessiva; poi accertare se esista un interesse oggettivo, meritevole di tutela, che giustifichi la scelta di agire separatamente.
- Quando il frazionamento è ritenuto abusivo, la conseguenza ordinaria è l'improponibilità della domanda come pronuncia di rito; se però la pretesa non è più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, il giudice deve comunque decidere il merito e può sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità processuale mediante la disciplina delle spese.
- L'interesse che giustifica il frazionamento deve essere oggettivo e giuridicamente apprezzabile, non un mero interesse di fatto della parte.
- Il giudice che esamini una possibile parcellizzazione del credito deve motivare espressamente sia sull'esistenza sia sull'inesistenza dell'interesse al frazionamento.
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