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Sentenza

Sentenza del 24/09/2018 n. 3950 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRES, IVA, IRAP- Avviso di accertamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA in assenza della scheda carburante o di documenti di consegna per i rifornimenti periodici, nonché l'asserita insufficiente indicazione degli estremi degli autoveicoli nelle fatture relative a riparazioni e autolavaggi. È stato valorizzato il rapporto di somministrazione, caratterizzato da prestazioni periodiche, fatturazione alla fine di ciascun mese e pagamento a presentazione della fattura.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata disattesa. Per le forniture periodiche di carburante non era necessaria la scheda carburante né il documento di consegna quando il rapporto fosse qualificabile come somministrazione ai sensi dell'art. 1559 c.c. e le fatture indicassero con sufficiente chiarezza la periodicità delle prestazioni e la data di emissione. Inoltre, per i costi di riparazione e autolavaggio non era indispensabile indicare in fattura gli estremi dell'autoveicolo, essendo sufficiente la sua riconducibilità all'attività tramite l'iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili.

Norme richiamate

  • Art. 6, lett. a), D.P.R. 633/1972

    La disciplina della fatturazione delle prestazioni periodiche consente di individuare il momento di effettuazione dell'operazione sulla base della fatturazione relativa alle prestazioni eseguite nel periodo, purché il rapporto e le operazioni siano adeguatamente documentati.

  • Art. 1559 codice civile

    Il contratto di somministrazione può sussistere anche senza forma scritta ed è identificabile dalla fornitura continuativa o periodica di beni contro pagamento di un corrispettivo. La periodicità delle prestazioni e il contenuto delle fatture possono dimostrarne l'esistenza.

  • Cassazione, sentenza n. 10249/1998

    Precedente conforme secondo cui, in presenza di un rapporto di somministrazione adeguatamente provato, la documentazione richiesta per i singoli rifornimenti può non essere necessaria se le fatture e gli altri elementi disponibili consentono di verificare l'effettività e l'inerenza dei costi.

Massime di principio

  • Quando esiste un rapporto continuativo o periodico di fornitura, la qualificazione come contratto di somministrazione può rendere non indispensabili documenti riferiti a ogni singola consegna, purché contratto, fatture, pagamenti e contabilità consentano di ricostruire con chiarezza le operazioni.
  • La mancanza di una forma scritta non esclude necessariamente l'esistenza del contratto di somministrazione: possono essere sufficienti la prassi commerciale, la periodicità delle prestazioni, le modalità di fatturazione e i pagamenti coerenti.
  • Per dimostrare l'inerenza di costi di riparazione o autolavaggio non è sempre necessario indicare in fattura la targa o altri estremi del veicolo, se l'impresa dispone di registri e documentazione contabile idonei a collegare il costo ai beni strumentali o all'attività.
  • La valutazione deve comunque essere concreta: fatture generiche, pagamenti non tracciabili o assenza di qualsiasi elemento che dimostri l'effettività, l'inerenza e la competenza del costo possono giustificare il recupero fiscale.
  • È opportuno conservare fatture dettagliate, accordi o ordini di fornitura, estratti conto, registri dei beni ammortizzabili e ogni documento utile a dimostrare il collegamento tra le spese sostenute e l'attività d'impresa.

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