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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27984/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza ingiunzione con cui veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, con confisca del natante, per avere svolto in data 6/7/2018 un servizio di trasporto pubblico di persone non di linea nelle acque del territorio comunale di Venezia in assenza di autorizzazione, in violazione della legge regionale Veneto n. 63 del 1993. I ricorrenti avevano proposto opposizione, poi respinta in primo e secondo grado. Con ricorso per revocazione avverso l'ordinanza di legittimità che aveva già rigettato il ricorso ordinario, sostenevano che la Corte avesse commesso un errore di percezione nell'avere qualificato la domanda presentata al Comune di Mira come mera istanza di vidimazione annuale, mentre si sarebbe trattato di tempestiva istanza di rinnovo dell'autorizzazione per il noleggio natante con conducente. Da ciò facevano discendere che il titolo autorizzatorio non fosse scaduto alla data della contestazione e che fosse consentita la prosecuzione del servizio anche in base al diritto eurounitario, invocando inoltre la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulle questioni prospettate nelle memorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i ricorrenti avessero travisato il contenuto dell'ordinanza impugnata, sovrapponendo frasi e argomenti distinti e attribuendo alla Corte un errore di percezione inesistente. Secondo la decisione, l'ordinanza precedente aveva chiaramente fondato il rigetto sulla legittimità della sanzione e della confisca per esercizio del servizio in assenza di autorizzazione, sulla competenza del Comune di Venezia a controllare l'attività svolta nel proprio territorio, e sulla irrilevanza della mera richiesta di vidimazione annuale rispetto al distinto procedimento di rinnovo dell'autorizzazione. Le osservazioni sulla differenza tra vidimazione e rinnovo sono state qualificate come mero obiter e non come punto decisivo della motivazione. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre a dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 5, comma 5, 43, comma 1, lett. a), l. reg. Veneto n. 63 del 1993

    la violazione consiste nell'esercizio del trasporto pubblico di persone in servizio non di linea in assenza di autorizzazione; tale mancanza legittima la sanzione amministrativa e la confisca del natante.

  • art. 44 l. reg. Veneto n. 63 del 1993

    prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante nei casi di esercizio abusivo del servizio.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    consente la condanna per პასუხისმგabilità aggravata quando il ricorso sia palesemente inammissibile o proposto con lettura del provvedimento non corrispondente al suo contenuto effettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    impone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione è inammissibile quando denuncia come errore percettivo una pretesa cattiva lettura della motivazione che, in realtà, non attiene a un fatto decisivo ma alla critica dell'iter argomentativo della decisione.
  • Ai fini del controllo di legittimità sull'ordinanza sanzionatoria, è irrilevante una mera richiesta di vidimazione annuale se il procedimento normativamente rilevante è il rinnovo dell'autorizzazione, e il servizio non può essere esercitato dopo la scadenza in assenza di tempestivo rinnovo.
  • L'autorità comunale competente alla vigilanza sul territorio può controllare la validità dei titoli autorizzatori relativi al servizio svolto nel proprio ambito, anche se rilasciati da altro Comune, quando si contesti l'esercizio abusivo dell'attività nel territorio comunale.
  • La confisca obbligatoria del natante è coerente con la funzione sanzionatoria quando il servizio di trasporto non di linea è svolto in carenza radicale di autorizzazione.
  • La proposizione di un ricorso fondato su una lettura non fedele del provvedimento impugnato può giustificare, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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