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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05063/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l'ebbrezza alcolica e per l'alterazione da sostanze stupefacenti (artt.186, comma 7 e 187, comma 8 C.d.S.). Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e inutilizzabilità del verbale attestante il rifiuto all'accertamento urgente per omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da difensore ai sensi dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen.; (ii) vizio motivazionale e omissione di valutazione sull'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen.; (iii) carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: ha confermato che la giurisprudenza esclude l'obbligo di dare l'avviso di cui all'art.114 disp. att. quando il conducente rifiuta l'alcol-test (reato a consumazione istantanea), ha valorizzato la verbalizzazione del rifiuto e gli elementi probatori (rinvenimento di sostanza stupefacente e spinello confezionato) che rafforzano la fondatezza della condotta contestata, ha escluso l'applicabilità dell'art.131-bis per la gravità e il pericolo creato e per l'atteggiamento 'utilitaristico' del ricorrente, e ha ritenuto la determinazione della pena nel pieno rispetto della discrezionalità del giudice e dei criteri di cui all'art.133 cod. pen.. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende per carattere dilatorio del ricorso.

Norme richiamate

  • art.186 C.d.S., comma 7

    Norma richiamata quale riferimento per il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per l'ebbrezza alcolica; la corte ha ritenuto provata la fattispecie nonostante il rifiuto all'accertamento urgente

  • art.187 C.d.S., comma 8

    Norma applicata per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento relativo all'assunzione di sostanze stupefacenti; il rinvenimento di droga e di uno spinello ha rafforzato la valutazione di responsabilità

  • art.114 disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, ha escluso l'obbligo di rendere l'avviso relativo alla facoltà di farsi assistere da difensore nel caso in cui il conducente rifiuti l'accertamento urgente, trattandosi di reato a consumazione istantanea e di un accertamento che non sarebbe stato eseguito a seguito del rifiuto

  • art.131-bis cod. pen.

    La richiesta di applicazione della causa di non punibilità è stata respinta: la corte ha ritenuto che la gravità della condotta, il pericolo per la circolazione e l'atteggiamento consapevole (rifiuto volto a evitare l'esito positivo dell'accertamento, considerata la presenza di stupefacente) escludessero la non punibilità

  • art.133 cod. pen.

    Richiamata in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha confermato che il giudice di merito ha adeguatamente considerato i criteri previsti e che la scelta di una pena in misura media o prossima al minimo è insindacabile quando motivata in termini generali (es. adeguatezza, equità)

  • art.81 cod. pen.

    Richiamato in connessione con gli aumenti sanzionatori; la Corte ha ritenuto che gli aumenti operati fossero modesti e conformi ai criteri di legge

Massime di principio

  • Il rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento urgente (alcol-test o drug-test) può essere di per sé fonte di responsabilità penale: l'omissione dell'avviso di cui all'art.114 disp. att. non annulla automaticamente la verbalizzazione del rifiuto quando il rifiuto rende inutile l'accertamento.
  • La giurisprudenza di legittimità considera il reato di rifiuto come atto a consumazione istantanea; pertanto non sempre sussiste l'obbligo di formulare l'avviso difensivo previsto per gli accertamenti che sarebbero altrimenti eseguiti.
  • Per ottenere l'applicazione di una causa di non punibilità (es. art.131-bis) è necessario dimostrare concretamente l'assenza di gravità e di pericolosità sociale della condotta; la mera richiesta assertiva senza argomentazione specifica è destinata a essere respinta.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: impugnazioni generiche sulla misura della pena, prive di una critica motivata agli elementi posti a fondamento della decisione, sono spesso inammissibili.
  • Se nel veicolo o sulla persona vengono rinvenute sostanze stupefacenti o elementi che rendono verosimile lo stato di alterazione, tali riscontri rafforzano la posizione accusatoria in caso di rifiuto all'accertamento e ostacolano eccezioni basate su profili formali.
  • In sede di impugnazione, i motivi devono essere articolati con confronto critico delle argomentazioni di merito; deduzioni meramente assertive o prive di analisi censoria sono dichiarate inammissibili e possono comportare sanzioni per carattere dilatorio del ricorso.

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