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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18320/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La lite nasce dal diniego di rimborso IVA relativo all’anno d’imposta 2021 richiesto dalla curatela di una società fallita. L’Amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso assumendo che non vi fosse stata cessazione dell’attività d’impresa, poiché la società non aveva chiuso la partita IVA. La curatela aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso e la decisione era stata confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che aveva ritenuto che il credito IVA maturato prima del fallimento rientrasse tra i crediti da riscuotere dal curatore e che la dichiarazione IVA presentata ex art. 74-bis d.P.R. 633/1972 fosse equiparabile alla cessazione dell’attività. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 30, comma 2, 35 e 74-bis d.P.R. 633/1972, sostenendo che la dichiarazione ex art. 74-bis resa dal curatore non può essere equiparata alla cessazione dell’attività d’impresa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la posizione IVA maturata prima della dichiarazione di fallimento è distinta da quella successiva, perché le operazioni ante e post fallimento restano giuridicamente autonome. Di conseguenza, il curatore deve presentare due distinte dichiarazioni IVA ai sensi dell’art. 74-bis d.P.R. 633/1972; inoltre, la dichiarazione del curatore relativa alle operazioni anteriori alla procedura è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività e fa sorgere il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta effettuati in eccedenza. Il ricorso è stato quindi rigettato e l’Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In caso di fallimento, le operazioni IVA compiute prima dell’apertura della procedura e quelle compiute successivamente conservano autonoma rilevanza giuridica, con necessità di distinte dichiarazioni IVA per i due periodi.
  • La dichiarazione IVA presentata dal curatore ex art. 74-bis d.P.R. 633/1972, relativa alle operazioni anteriori alla procedura concorsuale, è equiparata alla dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini dell’emersione del diritto al rimborso IVA.
  • Il diritto al rimborso dell’IVA in eccedenza può sorgere anche senza formale chiusura della partita IVA, quando il rapporto tributario relativo al periodo prefallimentare sia chiuso dalla dichiarazione del curatore.
  • La coincidenza del numero di partita IVA per operazioni ante e post fallimento è una circostanza meramente occasionale e non incide sull’autonomia delle posizioni tributarie riferibili al fallito e alla massa dei creditori.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiLiquidazione giudiziale
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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