Cassazione Civile, Ordinanza n. 26657/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'appello, che aveva confermato la sua condanna al risarcimento del danno in favore della Provincia di Napoli per consulenze conferite e assunzioni disposte nella qualità di amministratore di una società interamente partecipata da ente pubblico operante nel settore dei rifiuti, ritenute in violazione della normativa di settore. Nel giudizio di legittimità il Procuratore Generale ha resistito con controricorso. Tuttavia è emerso dall'attestazione di cancelleria che il ricorso per cassazione non era stato depositato dal ricorrente nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.; l'iscrizione a ruolo era stata effettuata dal controricorrente. La questione decisa dalla Corte di cassazione riguarda quindi la procedibilità del ricorso, non il merito della responsabilità contabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per omesso deposito, nel termine perentorio, del ricorso per cassazione e degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. Ha ritenuto che tale omissione sia rilevabile d'ufficio e non sia sanata dalla costituzione del resistente. Ha inoltre applicato il principio secondo cui la parte destinataria del ricorso, avendo notificato il controricorso, può chiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità. Non ha pronunciato sulle spese, ritenendo il Procuratore Generale parte solo in senso formale. Ha infine dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
l'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine prescritto comporta l'improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio.
il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera per la violazione di termini perentori, ma solo per inosservanze di forme in senso stretto.
la parte destinataria del ricorso, che abbia notificato il controricorso, può attivarsi per l'iscrizione a ruolo e chiedere la declaratoria di improcedibilità.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di improcedibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
individua il contributo unificato base cui si rapporta l'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo l'ulteriore importo in caso di improcedibilità.
Massime di principio
- L'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio anche se la controparte si è costituita.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c. non opera quando sia violato un termine perentorio di deposito, trattandosi di disciplina distinta e non assimilabile ai meri vizi formali.
- La parte destinataria del ricorso, una volta notificato il controricorso, è legittimata a richiedere l'iscrizione a ruolo del processo per ottenere la declaratoria di improcedibilità del ricorso non depositato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile e sia stato proposto dopo il 30 gennaio 2013, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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