Ordinanza n. 2217/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dalla concessione demaniale marittima
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria e i suoi soci hanno appellato la sentenza del TAR Abruzzo e chiesto in via cautelare la sospensione della sua efficacia esecutiva. La controversia riguarda la decadenza dalla concessione per il coinvolgimento indebito, nella gestione dello stabilimento balneare, di un soggetto diverso dalla concessionaria per il periodo 2018-2024, nonché per la circostanza che tale soggetto risultava fiscalmente inesistente o comunque inattivo. Gli appellanti sostenevano, in particolare, che la trasmissione al Comune della documentazione mancante il 6 novembre 2024 avrebbe riattivato il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio ex art. 45-bis cod. nav. e che il procedimento si sarebbe concluso nel 2025 mediante silenzio-assenso, con conseguente venir meno dell’illecito contestato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che, anche ammettendo che la trasmissione della documentazione nel novembre 2024 avesse riattivato il procedimento autorizzatorio ex art. 45-bis cod. nav. e che questo si fosse concluso nel 2025 con silenzio-assenso, ciò non avrebbe eliminato l’inadempimento oggetto dell’avvio del procedimento disciplinare, notificato il 22 ottobre 2024, consistente nel coinvolgimento di un terzo nella gestione dello stabilimento per circa sei anni. Ha inoltre rilevato che l’art. 47, lett. e), cod. nav., relativo all’abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione, è stato interpretato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in modo da ricomprendere sia il subingresso abusivo ex art. 46 cod. nav. sia l’affidamento abusivo a terzi di alcune attività ex art. 45-bis cod. nav. La decadenza, inoltre, appariva fondata non soltanto sull’assenza dell’autorizzazione al coinvolgimento del terzo, ma anche sull’inesistenza fiscale o inattività di quest’ultimo. Quanto al periculum, il Collegio ha osservato che la concessionaria non disponeva di una partita IVA attiva e sarebbe stata comunque impedita nello svolgimento di gran parte delle attività oggetto della concessione; non rilevava che tali attività potessero essere svolte dai soci, essendo soggetti diversi dalla titolare della concessione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare in appello; sulla base di tale disposizione è stata esaminata la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Rileva per l’autorizzazione all’affidamento a terzi di attività oggetto della concessione; l’eventuale successivo silenzio-assenso non elimina l’inadempimento già contestato per il periodo precedente.
È richiamato quale disciplina del subingresso abusivo, fattispecie ricondotta dalla giurisprudenza alla causa di decadenza prevista dall’art. 47, lett. e), cod. nav.
abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione
La causa di decadenza per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione può applicarsi anche all’affidamento abusivo a terzi di alcune attività oggetto della concessione, oltre che al subingresso abusivo.
Massime di principio
- La successiva regolarizzazione o autorizzazione dell’affidamento a terzi non fa venir meno l’inadempimento già perfezionato e contestato dall’amministrazione per il periodo anteriore.
- La causa di decadenza dalla concessione demaniale prevista per l’abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione può ricomprendere sia il subingresso abusivo sia l’affidamento abusivo a terzi di singole attività oggetto della concessione.
- La valutazione della legittimità della decadenza deve considerare unitariamente la motivazione dell’atto: la misura può fondarsi cumulativamente sull’assenza dell’autorizzazione al coinvolgimento del terzo e sull’inesistenza fiscale o inattività del soggetto coinvolto.
- In sede cautelare d’appello manca il periculum in mora quando la concessionaria, per la propria situazione fiscale, non potrebbe comunque svolgere gran parte delle attività oggetto della concessione; l’attività eventualmente esercitabile dai soci non è equiparabile a quella della titolare della concessione.
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