Cassazione Penale, Ordinanza n. 28973/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva pronunciato condanna per il delitto di evasione, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per evasione. I motivi di ricorso riguardavano: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, c.p.; la mancata sostituzione della pena. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché, da un lato, riproducevano doglianze già esaminate dai giudici di merito e, dall'altro, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di evasione, oggetto della condanna confermata in appello.
Richiamato dal ricorrente quale attenuante per il risarcimento del danno, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto riproduttiva e generica.
Non citato testualmente nel brano fornito.
Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già scrutinare in modo adeguato dai giudici di merito, senza indicare specifici errori della motivazione impugnata.
- Le doglianze che non si confrontano in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono generiche e non superano il vaglio di ammissibilità.
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, dell'attenuante del risarcimento del danno o della sostituzione della pena deve essere sorretta da specifiche critiche alla motivazione, non potendo consistere in affermazioni meramente reiterative.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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