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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27013/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti del Ministero della giustizia per il pagamento del residuo capitale relativo a fatture emesse per il noleggio di attrezzature utilizzate in favore di uffici di procura per attività di radiolocalizzazione e monitoraggio ambientale. Il Ministero ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che il rapporto non fosse di natura privatistica ma rientrasse nelle spese di giustizia, con conseguente necessità di liquidazione secondo il d.P.R. n. 115 del 2002 e irrilevanza della data di fatturazione. Il Tribunale ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo ma ha accolto la domanda nel merito, condannando il Ministero al pagamento del capitale e degli interessi. In appello il Ministero ha insistito sulla natura pubblicistica del rapporto e sull’erronea applicazione del regime delle transazioni commerciali ex d.lgs. n. 231 del 2002. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 2909 c.c. per erronea applicazione del giudicato esterno: secondo il Ministero la precedente sentenza del Tribunale di Bologna richiamata dalla Corte d’appello non avrebbe potuto precludere il riesame perché i crediti azionati erano diversi, pur nell’ambito del medesimo rapporto di durata. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulle spese di giustizia e dell’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, insistendo sulla natura pubblicistica del corrispettivo e sull’inapplicabilità della disciplina delle transazioni commerciali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che tra le stesse parti, in relazione al medesimo rapporto contrattuale di locazione di attrezzature, la precedente sentenza passata in giudicato precludeva il riesame della qualificazione giuridica del rapporto e, quindi, della soggezione o meno alla disciplina privatistica. Ha poi considerato assorbito e comunque non decisivo il secondo motivo, osservando che l’esistenza del giudicato rendeva non più discutibile l’inquadramento del rapporto e quindi l’applicabilità del regime privatistico, senza necessità di affrontare ulteriormente il problema della compatibilità della disciplina interna con il diritto UE. La sentenza impugnata è stata dunque confermata, con condanna del Ministero alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti e preclude il riesame dello stesso punto di diritto quando il successivo giudizio riguardi il medesimo rapporto giuridico e una questione fondamentale già decisa con sentenza passata in giudicato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168

    Richiamato dal Ministero come disciplina delle spese di giustizia; la Corte non lo applica perché il rapporto è coperto da giudicato nel senso della sua natura privatistica.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il ricorrente è una parte pubblica.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 4

    Norma invocata per la decorrenza degli interessi nelle transazioni commerciali; la sua applicazione resta ferma per effetto del giudicato sulla natura privatistica del rapporto.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Richiamato come disciplina delle transazioni commerciali e della mora nei pagamenti; la Corte non entra nel merito della sua compatibilità o applicabilità autonoma perché il giudicato risolve la questione a monte.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Usato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio successivo tra le stesse parti, il giudicato esterno su un rapporto giuridico di durata preclude il riesame delle questioni di diritto e di fatto che costituiscono la premessa logica indispensabile della decisione precedente, anche se il nuovo giudizio riguarda un diverso credito maturato nel tempo sul medesimo rapporto.
  • Ai fini del giudicato esterno non è decisiva la diversità dei singoli crediti azionati se essi derivano dallo stesso rapporto contrattuale già definito con sentenza passata in giudicato; in tale ipotesi, la sostanziale identità del rapporto comporta anche l’identità del petitum rilevante ai fini preclusivi.
  • Quando l’esistenza del giudicato risolve in radice la questione della qualificazione del rapporto, diventa irrilevante esaminare ulteriori censure sulla disciplina applicabile, compresi eventuali dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione europea.
  • Il ricorrente che deduce violazione dell’art. 2909 c.c. deve indicare specificamente il contenuto precettivo del giudicato asseritamente violato e dimostrare in che modo il precedente decisum abbia effettivamente precluso il riesame della questione controversa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicato
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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