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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23862/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla successione ab intestato di un de cuius deceduto senza testamento. Una figlia aveva convenuto in giudizio i germani chiedendo: accertamento della lesione della propria quota di legittima; riduzione di tre donazioni fatte in vita dal padre a favore di altri figli; divisione dell'asse previa collazione; rendiconto della gestione di beni ereditari da parte di uno dei coeredi. In primo grado il tribunale aveva ritenuto inapplicabile l'esenzione dalla collazione e aveva ridotto integralmente una donazione, nonché parzialmente un'altra, con condanne restitutorie e regolazione delle spese. In appello, l'altra donataria aveva proposto appello incidentale sostenendo che la donazione in suo favore non poteva essere ridotta perché non eccedente la quota di riserva a lei spettante; la corte territoriale aveva accolto tale rilievo ed aveva poi ridotto proporzionalmente le due donazioni più risalenti, qualificandole come quasi coeve, con condanne restitutorie anche in favore di una coerede che non aveva proposto domanda di riduzione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto due errori di diritto: 1) violazione dell'art. 559 c.c., perché la corte d'appello avrebbe dovuto ridurre anzitutto la donazione più recente e solo, se insufficiente, quella anteriore, senza applicare una riduzione proporzionale tra donazioni non coeve; 2) violazione degli artt. 553 ss. c.c., perché la riduzione e le restituzioni non potevano essere disposte anche a favore di una legittimaria rimasta mera resistente in appello, non avendo costei mai esercitato l'azione di riduzione, che è strettamente personale e non rilevabile d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in caso di riduzione delle donazioni lesive della legittima, l'ordine cronologico imposto dall'art. 559 c.c. è tassativo: si riduce prima l'ultima donazione e solo se necessario le precedenti; la riduzione proporzionale è prevista per le sole disposizioni testamentarie e non per le donazioni, salvo impossibilità di stabilire quale donazione sia anteriore. Ha inoltre affermato che l'azione di riduzione è un'azione costitutiva, strettamente personale, esperibile solo dal legittimario che la proponga; pertanto il giudice non può disporre d'ufficio la reintegrazione della quota di un legittimario che non abbia domandato la riduzione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 559 c.c.

    Le donazioni lesive della legittima si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori; l'ordine è tassativo e inderogabile, e la riduzione proporzionale non si applica alle donazioni salvo impossibilità di individuare l'anteriorità temporale.

  • art. 555, comma 2, c.c.

    In assenza di testamento, la reintegrazione della quota riservata si attua riducendo le donazioni nei limiti di quanto eccede la porzione disponibile e fino all'esaurimento dei beni donati.

  • art. 557, comma 1, c.c.

    L'azione di riduzione può essere domandata solo dai legittimari, dai loro eredi o aventi causa; ciò conferma il carattere personale dell'azione.

  • art. 564, comma 2, c.c.

    È richiamato quale conferma che l'azione di riduzione spetta solo ai legittimari e ai loro eredi o aventi causa.

  • artt. 553-564 c.c.

    Il complesso delle norme sulla legittima regola azione di riduzione e restituzione, che hanno natura costitutiva e non possono essere esercitate o rilevate d'ufficio per chi non le abbia proposte.

  • art. 554 c.c.

    La riduzione proporzionale è prevista per le disposizioni testamentarie, non per le donazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito di memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nelle lesioni di legittima causate da donazioni, il giudice deve applicare rigidamente il criterio cronologico dell'art. 559 c.c.: si aggredisce per prima la donazione più recente e solo in caso di incapienza si passa a quelle anteriori.
  • La riduzione proporzionale tra donazioni non è consentita, perché il legislatore ha previsto tale criterio solo per le disposizioni testamentarie; per le donazioni il parametro è l'ordine temporale, salvo impossibilità di stabilire quale atto sia anteriore.
  • L'azione di riduzione è un'azione costitutiva e strettamente personale: la lesione della quota di un legittimario non può essere rilevata o fatta valere d'ufficio in suo favore se egli non ha proposto la domanda.
  • Le statuizioni restitutorie conseguenti alla riduzione possono essere pronunciate solo a favore del legittimario che abbia effettivamente esercitato l'azione di riduzione o dei suoi aventi causa.
  • L'assenza di litisconsorzio necessario nella riduzione non consente comunque al giudice di estendere d'ufficio gli effetti dell'azione ad altri legittimari estranei alla domanda.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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