Sentenza n. 2532/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della Determinazione Direttoriale dell’ADM prot.ADMUC REGISTRO UFFICIALE n.0421451 del 03/07/2025, pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione il 03/07/2025, con cui l’ADM - Direzione delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Centrale ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica indetta con determinazione direttoriale n. 840246/RU del 30 dicembre 2024 (bando di concorso), con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di 415 unità di personale dell’Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (con determinazioni direttoriali nn. 46044/RU del 13 gennaio 2025 e 104373/RU dell’11 febbraio 2025, i posti previsti dal bando concorso sono stati elevati prima di 46 unità e successivamente aumentato di ulteriori 108 unità, portando il totale complessivo dei posti disponibili a 569) per l’assunzione a tempo indeterminato di 569 unità, da inquadrare nell’area Assistenti, famiglia professionale di Assistente Amministrativo, di cui n. 44 per la Regione Emilia Romagna, nella parte in cui all’odierna parte ricorrente non è riconosciuta la posizione di RISERVATARIA, ex art.1, comma 9 bis, del D.L. n.44/2023, convertito con modificazioni nella legge n.74/2023, con conseguente ordine all’Amministrazione di riformulare la graduatoria, con inserimento, tra i riservatari, della parte ricorrente con il punteggio di merito assegnato; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati riservisti del concorso; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei riservatari del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per l’assunzione di 569 assistenti amministrativi presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella parte in cui non riconosce al ricorrente la riserva di posti spettante ai volontari del servizio civile
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, risultato idoneo al concorso, ha impugnato la graduatoria finale e ha chiesto l’accertamento del proprio interesse all’inserimento tra i candidati riservatari, nonché la reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Ha dedotto che l’art. 1, comma 9-bis, del d.l. n. 44/2023 riconosce una quota di riserva del 15 per cento agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale e che tale previsione deve essere interpretata in modo da ricomprendere anche il servizio civile nazionale, nonostante il bando menzionasse soltanto il servizio civile universale. L’Agenzia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguarderebbe il diritto all’assunzione, e ha dedotto nel merito che l’equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale, introdotta dal d.l. n. 25/2025, avrebbe efficacia soltanto per il futuro, trattandosi di norma innovativa e non interpretativa. Con motivi aggiunti il ricorrente ha ulteriormente contestato la graduatoria, insistendo sull’equiparazione dei due titoli di riserva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia non riguarda direttamente il diritto all’assunzione, ma la correttezza della formazione della graduatoria concorsuale, materia rientrante nella giurisdizione amministrativa. Nel merito, richiamando il precedente della stessa Sezione n. 12019/2025 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato che il servizio civile universale si pone in linea di continuità con il servizio civile nazionale, del quale conserva disciplina, finalità e criteri di accreditamento degli enti, sicché i due servizi sono equiparabili ai fini della riserva concorsuale. La riforma del 2025, pur non costituendo norma di interpretazione autentica e valendo quindi pro futuro, ha recepito una lettura estensiva già possibile sulla base di un’interpretazione conforme a Costituzione della disciplina previgente. L’Amministrazione dovrà pertanto reintegrare il ricorrente nelle facoltà spettantigli in conseguenza del riconoscimento del titolo di riserva, in particolare nella scelta della sede. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023
A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche...
La disposizione deve essere interpretata nel senso di ricomprendere, ai fini della riserva concorsuale, anche il servizio civile nazionale, in ragione della continuità sostanziale tra servizio civile nazionale e servizio civile universale.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017, come modificato dal d.l. n. 25/2025
All’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64»
La modifica normativa non ha natura di interpretazione autentica e opera pro futuro, ma conferma una lettura estensiva già ricavabile dalla disciplina precedente.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, considerata la completezza del contraddittorio e della documentazione.
La tutela richiesta in forma specifica può comportare la reintegrazione del candidato nelle facoltà derivanti dal riconoscimento del titolo di riserva.
artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il TAR ha richiamato la precedente sentenza della stessa Sezione quale precedente conforme ai fini della decisione semplificata e motivata per relationem.
Massime di principio
- Ai fini della riserva di posti prevista per il servizio civile nei concorsi pubblici, il servizio civile nazionale e il servizio civile universale devono essere considerati equiparabili, poiché il servizio civile universale si pone in linea di continuità con quello nazionale e ne conserva disciplina, finalità e criteri di accreditamento degli enti.
- Una modifica normativa che menzioni espressamente anche il servizio civile nazionale, pur non avendo natura di interpretazione autentica e applicandosi pro futuro, può recepire una lettura estensiva già consentita dalla disciplina previgente mediante interpretazione conforme a Costituzione.
- La controversia sulla corretta formazione della graduatoria concorsuale e sull’inserimento di un candidato tra i beneficiari di una riserva di posti appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto concerne la legittimità delle operazioni concorsuali e non un diritto soggettivo all’assunzione.
- Quando il mancato riconoscimento di un titolo di riserva abbia inciso sulle facoltà del candidato risultato idoneo, la tutela conformativa può imporre all’amministrazione di reintegrarlo nelle posizioni e nelle facoltà conseguenti, compresa la scelta della sede.
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