Cassazione Civile, Ordinanza n. 08811/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento con preavviso di esecuzione forzata, contestando anche il ruolo, alcune cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento. In particolare deduceva la mancata notificazione di una cartella, di altre cartelle e dei due avvisi di accertamento, sostenendo che la documentazione prodotta dall'ente impositore non provasse una valida consegna a persona collegata al destinatario. In cassazione ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame di documenti decisivi e per omessa valutazione del certificato storico di residenza e dello stato di famiglia, dai quali assumeva emergere che la consegna degli atti era avvenuta a soggetto estraneo. Ha inoltre lamentato che la CTR non avesse motivato adeguatamente sulla validità delle notifiche e sulla prescrizione. La Corte ha però rilevato che il motivo era inammissibile perché sostanzialmente motivazionale, carente di specificità e proposto in presenza di doppia conforme, senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. fosse non ammissibile sia perché volta in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, sia perché priva di specificità, non essendo stati adeguatamente riportati gli atti richiamati, sia perché sussisteva una doppia conforme sfavorevole al contribuente. Ha quindi confermato l'esito di merito già sfavorevole al ricorrente e lo ha condannato alle spese di legittimità, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un documento (fatto) decisivo per il giudizio
Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulla valutazione delle prove e della documentazione; la Corte non ne accoglie la dedotta violazione perché la doglianza mirava in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.
Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la doglianza non integrasse un reale vizio ex art. 116 c.p.c., ma una richiesta di rivalutazione del merito.
In presenza di decisioni conformi di primo e secondo grado, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non sono specificamente indicate le differenti ragioni di fatto delle due sentenze.
Richiamato in relazione a una delle notifiche contestate; la CTR ha ritenuto che per quella cartella non vi fosse avviso di ricevimento perché la notifica era eseguita nelle forme previste da tale norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare in modo generico l'apprezzamento del merito compiuto dal giudice di appello.
- In caso di doppia conforme, il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Le doglianze che investono la validità delle notifiche e la valutazione di documenti devono essere specifiche, puntualmente riferite agli atti processuali e idonee a evidenziare un effettivo vizio decisivo, non potendosi risolvere in contestazioni generiche.
- La contestazione sulla notificazione di atti fiscali richiede di confrontarsi con la motivazione concreta resa dai giudici di merito; in cassazione non è sufficiente opporre una diversa lettura del materiale probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08792/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_civile · 3 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08793/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_civile · 3 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08796/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_civile · 3 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08797/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_civile · 3 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08801/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_civile · 3 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08804/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →