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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2569/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I difensori di Alongi e Magarelli hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello del 15/03/2023 lamentando, in sintesi, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata pronuncia di estinzione del reato per prescrizione in conseguenza dell'esclusione delle recidive contestate. Sostenevano che l'esclusione della recidiva avrebbe rideterminato il termine di prescrizione rendendo il reato ormai estinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la doglianza con riferimento ad Alongi: la recidiva contestata a suo carico era una circostanza aggravante "ad effetto speciale" idonea a incidere sul calcolo della prescrizione (art. 157 c.p. co.2), pertanto il giudicato formato prima dell'annullamento non impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione. Calcolato correttamente il termine massimo di prescrizione (10 anni) e preso il decorso dal 31/12/2012, il reato è risultato prescritto al 31/12/2022; la sentenza è stata annullata senza rinvio nei confronti di Alongi per estinzione del reato. Quanto a Magarelli, la recidiva contestata era semplice e non incideva sui termini di prescrizione: il giudicato progressivo ha impedito la declaratoria di prescrizione e il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile; è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che definisce il reato contestato (omissione/irregolarità dichiarazione fiscale) e individua il momento dell'azione/omissione da cui decorre il termine di prescrizione (nel caso la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione).

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.

    Disciplina i motivi di cassazione e la possibilità di impugnare per violazione di legge e vizio di motivazione; utilizzata come fondamento formale del ricorso per cassazione.

  • art. 157, comma 2, cod. pen.

    Stabilisce che alcune circostanze aggravanti, quando la legge prevede pena di specie diversa e/o effetto speciale, incidono sul tempo necessario a prescrivere il reato; qui è stata interpretata nel senso che l'esclusione di una recidiva ad "effetto speciale" modifica il calcolo della prescrizione e quindi può determinare l'estinzione del reato anche se il giudicato sulla responsabilità è rimasto ferma.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Prevede l'aumento del termine (in concreto l'aumento del periodo fino a 1/3) applicabile al reato fiscale, utilizzato nel calcolo del termine massimo di prescrizione.

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Prevede ulteriori aumenti/contesti per il calcolo della pena e quindi incide sul termine massimo di prescrizione (qui applicato come aumento di 1/4 sul termine già incrementato).

Massime di principio

  • Se in un rinvio la questione rimessa concerne una circostanza aggravante che per legge modifica la specie di pena o ha effetto speciale (art. 157 c.p. co.2), il giudicato parziale sulla responsabilità non impedisce al giudice del rinvio (o alla Suprema Corte se viene sollevata) di accertare la prescrizione: la prescrizione è un accertamento connesso e consequenziale alla valutazione della circostanza aggravante.
  • Se invece la circostanza aggravante è "comune" e non incide sul calcolo della prescrizione (es. recidiva semplice senza effetto speciale), il giudicato sulla responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione sopravvenuta all'annullamento: la prescrizione non può essere rilevata in contrasto col giudicato progressivo.
  • Nel calcolo della prescrizione bisogna partire dalla data in cui il reato si è consumato (o doveva essere adempiuto l'obbligo): per i reati fiscali occorre individuare la scadenza della dichiarazione/adempimento e applicare gli aumenti previste dalle norme speciali (es. d.lgs. 74/2000, art.17) e le maggiorazioni del codice penale (es. art.161 c.p.) per determinare il termine effettivo.
  • Chi contesta la mancata declaratoria di prescrizione deve indicare chiaramente come l'esclusione o inclusione della circostanza aggravante incide sul calcolo temporale; la valutazione errata del termine di prescrizione può comportare annullamento senza rinvio quando il reato sia ormai estinto.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e all'ammenda: è importante valutare preventivamente l'incidenza delle circostanze aggravanti sulla prescrizione prima di proporre impugnazioni.

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