Cassazione Penale, Ordinanza n. 32812/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I quattro imputati hanno proposto ricorsi autonomi, dal contenuto sostanzialmente identico, contro la sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Pavia del 2 aprile 2026, applicativa della pena su richiesta delle parti. Hanno sostenuto che le condotte contestate dovessero essere ricondotte all'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La Corte ha rilevato che la doglianza prospettava soltanto apparentemente una violazione di legge, poiché la diversa qualificazione delle condotte non risultava inequivocabilmente cristallizzata dall'imputazione o dalla sentenza e richiedeva verifiche sul contenuto fattuale e sulla motivazione. La censura si risolveva quindi in un vizio di motivazione, non deducibile contro una sentenza applicativa della pena ai sensi dei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili, de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., tutti i ricorsi. Ha ritenuto che, contro la sentenza applicativa della pena, fosse dedotta una censura non riconducibile alle tassative ipotesi di violazione di legge impugnabili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché fondata su una rivalutazione fattuale e motivazionale. Dall'inammissibilità conseguono le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta integralmente la parte dispositiva oltre l'indicazione iniziale di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
I ricorrenti sostenevano che le condotte contestate dovessero essere ricondotte all'ipotesi di lieve entità prevista dalla disposizione.
La disposizione limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle tassative ipotesi di violazione di legge ivi indicate; non consente di dedurre un vizio di motivazione che richieda verifiche fattuali.
Consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità dei ricorsi.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.
legge 23 giugno 2017 n. 103
È indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza applicativa della pena, l'impugnazione è limitata alle tassative ipotesi di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è ammissibile una censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, richieda una rivalutazione delle emergenze fattuali o della motivazione.
- La contestazione della qualificazione giuridica della condotta è inammissibile, nel ricorso contro una sentenza applicativa della pena, quando la qualificazione alternativa non risulti inequivocabilmente imposta dal testo dell'imputazione o della sentenza e la doglianza richieda verifiche estranee al controllo di legittimità consentito in tale rito.
- Quando il ricorso contro una sentenza applicativa della pena deduce in realtà un vizio di motivazione non compreso nelle ipotesi tassative di impugnazione, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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