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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14265/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere la condanna della società datrice al pagamento delle retribuzioni non percepite dal 1.1.2011 al 30.6.2014, ossia dal momento della costituzione in mora fino alla formale riassunzione. La pretesa era fondata sul mancato ripristino del rapporto di lavoro dopo che era stata accertata con sentenza definitiva l'illegittimità della cessione del ramo d'azienda cui il lavoratore era addetto. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo coperta da giudicato esterno la qualificazione risarcitoria, anziché retributiva, del credito relativo a periodi anteriori in giudizi analoghi. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato non poteva estendersi alla qualificazione giuridica del credito relativo a periodi temporali diversi; con il secondo motivo, in subordine, ha denunciato violazione degli artt. 1206 e 1217 c.c., lamentando l'applicazione di un principio non più coerente con l'evoluzione giurisprudenziale e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, perché ha ritenuto che il giudicato esterno si fosse formato solo sul fatto costitutivo della pretesa creditoria, cioè sull'illegittimità della cessione del ramo d'azienda e sull'ordine di ripristino del rapporto, ma non anche sulla qualificazione giuridica delle pretese per i periodi successivi e diversi oggetto del giudizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non si estende, nel caso concreto, alla qualificazione giuridica delle pretese creditorie se questa dipende da fatti diversi e variabili nel tempo rispetto a quelli già decisi con sentenza definitiva.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mora del creditore e all'offerta della prestazione lavorativa; il motivo è stato però assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 1217 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti dell'offerta della prestazione e alla costituzione in mora del creditore; il motivo è stato assorbito.

  • art. 2112 c.c.

    È il parametro sostanziale per valutare l'illegittimità della cessione del ramo d'azienda e le conseguenze sul rapporto di lavoro e sulle obbligazioni retributive.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama le motivazioni di precedenti conformi mediante rinvio alle loro ragioni ex art. 118 disp. att. c.p.c.

  • art. 374 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare la stabilità dell'interpretazione nomofilattica delle Sezioni Unite.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Richiamato per sottolineare la funzione di stabilizzazione degli orientamenti consolidati della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno copre il fatto costitutivo già accertato con sentenza definitiva, ma non si estende automaticamente alla qualificazione giuridica di pretese fondate su ulteriori fatti costitutivi diversi o temporalmente successivi.
  • Quando, a seguito dell'accertamento dell'illegittimità di una cessione di ramo d'azienda, il datore di lavoro non ripristina il rapporto e il lavoratore offre le proprie energie lavorative, il datore è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondere le retribuzioni, secondo la natura retributiva della pretesa.
  • L'interpretazione nomofilattica consolidata della Corte di cassazione, specie se fondata su arresti delle Sezioni Unite, assume stabilità e va preferita per ragioni di certezza del diritto e di coerenza del sistema.
  • In materia di rapporti di lavoro trasferiti, il pagamento effettuato da un soggetto che abbia utilizzato la prestazione dopo l'accertamento giudiziale non estingue necessariamente l'obbligazione retributiva dell'altro soggetto obbligato, se quest'ultimo rifiuta senza giustificazione la controprestazione lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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