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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42467/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Aiello impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di associazione mafiosa (gruppo "Cappello-Bonaccorsi") e reati connessi. Il ricorrente deduceva: (i) omessa o insufficiente motivazione nella valutazione del materiale probatorio prodotto dalla difesa (provvedimenti giudiziali "di tenore diverso"), sostenendo l'assenza di stabilità del vincolo associativo e la mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori; (ii) vizio di motivazione e violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., per non aver considerato il tempo intercorso dagli eventi contestati e l'ultimo fatto accertato (1993), contestando l'attualità ed esigenza della misura cautelare più grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa rimettere in discussione la valutazione di merito sugli elementi di fatto e sulla consistenza degli indizi, purché la motivazione del giudice di merito sia congrua e logica. La Corte ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato elementi convergenti (intercettazioni, attività di osservazione e dichiarazioni dei collaboratori Castorina e Liistro) attestanti l'affiliazione dell'Aiello al clan e la sua elevata pericolosità; inoltre il titolo di reato comportava la doppia presunzione cautelare (art. 274 c.p.p.), giustificando la custodia in carcere e la non idoneità di misure meno afflittive. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Disposta trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento alla presunzione favorevole all'applicazione di misure cautelari quando sussistono gravi indizi per reati di particolare gravità; la Corte segnala che la motivazione ha riconosciuto e applicato la presunzione, rendendo difficoltoso superare la custodia cautelare.

  • art. 274, cod. proc. pen.

    Dal titolo di reato contestato (associazione mafiosa) deriva la cosiddetta "doppia presunzione cautelare": sussistenza delle esigenze cautelari e inadeguatezza di misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione di tale presunzione da parte del giudice di merito.

  • art. 416-bis, cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce l'associazione di tipo mafioso; richiamata in motivazione sia come titolo di reato contestato che quale elemento che determina particolare gravità e spessore criminale dell'indagato.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto la trasmissione della copia del provvedimento all'autorità carceraria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è limitato al controllo di legittimità: la Corte verifica la correttezza giuridica e la logica della motivazione, non rivaluta i fatti o la forza degli indizi.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare è necessario evidenziare vizi logici o violazioni normative nella motivazione del giudice di merito, non solo proporre una diversa lettura dei fatti.
  • Nei delitti di mafia (art. 416-bis) opera una "doppia presunzione cautelare" che rende più difficile ottenere misure meno afflittive: il difensore deve fornire elementi forti e specifici per superarla (es. prova di inattualità del pericolo di recidiva, sicure garanzie di controllo).
  • Se si eccepisce omessa valutazione di documentazione difensiva, è obbligatorio indicare precisamente quale argomento decisivo contenuto nelle memorie non è stato valutato e come questo incide sul giudizio cautelare, altrimenti la censura è generica e inefficace.
  • Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari occorre produrre elementi concreti che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio (es. attività lavorativa stabile, legami familiari e sociali concreti, rimedi che neutralizzino il pericolo), specialmente quando emergono precedenti penali e indicazioni di pericolosità immediata.

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