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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30946/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta la statuizione di merito della Corte di appello, che aveva riqualificato il fatto da violenza privata a esercizio arbitrario delle proprie ragioni e ridotto la pena a tre mesi di reclusione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 610 c.p. come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o alle persone ex art. 393 c.p., riducendo la pena a tre mesi di reclusione. Il ricorso deduceva violazione del diritto di difesa in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché privo di interesse concreto e attuale, dato che la riqualificazione aveva comportato una diminuzione della pena; perché il fatto storico era rimasto immutato; perché la difesa aveva essa stessa sollecitato in conclusioni la riqualificazione ex art. 393 c.p., rendendo la decisione prevedibile e conforme alle prospettazioni difensive; ed inoltre risultava in atti la querela della persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    Norma di originaria contestazione, richiamata solo per indicare la qualificazione iniziale del fatto come violenza privata.

  • art. 393 c.p.

    Norma applicata in appello per riqualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte di cassazione considera la riqualificazione non lesiva del diritto di difesa nel caso concreto, anche perché sollecitata dalla difesa stessa e favorevole quanto al trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente, dichiarato inammissibile, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione come disposizione di riqualificazione del fatto.

  • art. 610 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione come norma della contestazione originaria.

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto in appello non integra di per sé violazione del diritto di difesa quando il fatto storico contestato resta invariato.
  • Non sussiste un interesse concreto e attuale a censurare la riqualificazione giuridica se essa ha determinato un trattamento sanzionatorio meno grave per l'imputato.
  • La doglianza sulla riqualificazione è infondata quando la difesa abbia essa stessa richiesto, o comunque prospettato, la diversa qualificazione giuridica poi adottata dal giudice.
  • La pronuncia di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Per valutare la lesione del diritto di difesa rileva se la nuova qualificazione fosse prevedibile alla luce degli atti e delle conclusioni difensive, non essendo necessario un diverso fatto storico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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