Cassazione Penale, Sentenza n. 14644/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Lecce che confermava gli arresti domiciliari (poi sostituiti con divieto di dimora) sostenendo vizio di violazione di legge (art. 292 c.p.), carenza e apparente motivazione del riesame: mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari del singolo, trattamento cumulativo della posizione rispetto ai coindagati, mancata considerazione della risalenza temporale delle condotte (intercettazioni del 2018) e delle dimissioni/interruzione del ruolo dei presunti promotori del sistema; il ricorrente afferma inoltre un ruolo marginale e sporadico come prestanome/professionista.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale di Lecce avesse adeguatamente motivato l'attualità delle esigenze cautelari valorizzando la proiezione nel tempo dell'accordo criminoso e l'apporto determinante del Maggio al mantenimento del sistema. Ha confermato la sostituzione della misura con il divieto di dimora e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende (importo indicato nel dispositivo; testo fornitomi è troncato prima dell'indicazione completa dell'ammontare).
Norme richiamate
Norma richiamata per indicare il reato di associazione a delinquere in relazione al "sistema" affaristico contestato; la Corte considera rilevante il ruolo del ricorrente nell'alimentare la persistenza del sistema.
Norma citata tra i reati contestati (corruzione); utilizzata nel quadro fattuale per motivare la gravità e la proiezione temporale delle condotte.
Norma indicata tra le fattispecie contestate (false attestazioni / falsità), richiamata nel quadro complessivo delle accuse che giustificano la misura cautelare.
Richiamata dal ricorrente come presunta violazione di legge a fondamento del gravame; la Corte rileva però che il motivo è generico e non specifica quali omissioni motivazionali avrebbero determinato diverso apprezzamento.
art. 274, lett. a) cod. proc. pen.
Norma relativa alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). La Corte valuta che, nonostante la risalenza temporale dei fatti, sussista un concreto e attuale pericolo di reiterazione in ragione della permanenza e proiezione del sistema criminoso.
Massime di principio
- Per censurare la motivazione di un'ordinanza cautelare è necessario indicare in modo specifico quali omissioni o errori di fatto/valutazione avrebbero condotto a conclusioni diverse; argomentazioni generiche determinano l'inammissibilità del ricorso.
- L'obbligo di autonoma valutazione del giudice di riesame non si traduce automaticamente in annullamento se il ricorrente non dimostra che la mancanza di una diversa formulazione motivazionale avrebbe cambiato l'esito.
- La risalenza temporale delle intercettazioni o dei fatti non esclude di per sé l'attualità delle esigenze cautelari quando è dimostrata la persistenza o la proiezione nel tempo di un accordo criminoso e il ruolo continuativo del soggetto nel sistema.
- Il trattamento 'cumulativo' delle posizioni processuali rispetto ai coindagati è ammesso purché il giudice delinei elementi che individualizzino la pericolosità del singolo; altrimenti il difensore deve mostrare in che modo l'omessa individualizzazione avrebbe inciso sul giudizio cautelare.
- La sostituzione della misura cautelare con una misura meno afflittiva non elimina automaticamente l'interesse impugnatorio: è ammissibile il ricorso se il profilo censurato incide anche sull'esistenza delle esigenze cautelari che giustificano la misura attenuata.
Testo integrale
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