Cassazione Civile, Ordinanza n. 01878/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore / procedura)
La controversia
La vicenda origina dalla sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società. La società aveva contestato sia la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di comparizione nel procedimento prefallimentare, sostenendo che l'ufficiale giudiziario non si fosse recato all'interno dell'indirizzo indicato in visura camerale, sia la sussistenza dello stato di insolvenza. La Corte d'appello aveva respinto il reclamo. La successiva ordinanza della Cassazione aveva già respinto il ricorso ordinario, ritenendo regolare la notifica ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. e irrilevante la dichiarazione sostitutiva prodotta, oltre a confermare l'insolvenza. Con l'odierno ricorso per revocazione la società deduce un presunto errore di fatto della precedente ordinanza: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente supposto che l'ufficiale giudiziario si fosse recato presso la sede sociale risultante dalla visura camerale, mentre in realtà si sarebbe limitato a sostare all'esterno del civico indicato senza accedere all'interno del palazzo e senza verificare l'effettiva presenza della società all'interno dell'unità immobiliare. La ricorrente assume quindi che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso l'interno corretto e che la relata era generica e non sufficiente. La Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile, perché non prospettava un errore revocatorio ma una contestazione della valutazione delle risultanze processuali, oltre a essere generico e non confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore di fatto revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. richiede una svista percettiva decisiva, immediatamente rilevabile dagli atti e non un errore di giudizio o di interpretazione delle risultanze processuali. Nel caso concreto, la censura mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione della notificazione effettuata presso la sede sociale e non individuava un vero errore di percezione della precedente ordinanza. La Corte ha inoltre rilevato la genericità del motivo, la mancata specificazione delle risultanze camerali e la mancata confutazione della ratio decidendi secondo cui l'ufficiale giudiziario aveva correttamente effettuato le operazioni notificatorie presso la sede risultante dal registro delle imprese, senza ricevere risposta da persone riferibili alla società. Nessuna statuizione sulle spese; è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto, inteso come svista percettiva decisiva e non come errore di valutazione o di diritto.
L'errore revocatorio riguarda l'erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti, purché non si traduca in un apprezzamento giuridico delle risultanze processuali.
In tema di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, non sono richieste ulteriori formalità quando il mancato rinvenimento dell'imprenditore presso la sede sia a lui imputabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione richiede una divergenza percettiva tra gli atti di causa e la decisione, non un dissenso sulla valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice.
- Non è revocatorio il motivo che, sotto la veste dell'errore di fatto, miri in realtà a contestare l'apprezzamento delle risultanze processuali o la loro interpretazione.
- Perché sia ammissibile la revocazione, l'errore deve essere essenziale, decisivo e immediatamente rilevabile senza complesse indagini ermeneutiche.
- In materia di notificazione del ricorso prefallimentare, quando l'irreperibilità del destinatario presso la sede sia imputabile alla società, non sono necessarie ulteriori formalità rispetto a quelle già previste dalla disciplina speciale.
- Il motivo di revocazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della pronuncia impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate o di contestazioni generiche comporta inammissibilità.
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