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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20920/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza riguarda due imputati condannati in appello per una serie di episodi di estorsione in danno di lavoratori dipendenti di una società a gestione familiare. In sede di merito era stata ritenuta la responsabilità per avere, durante l'esecuzione dei rapporti di lavoro, preteso la restituzione in contanti di una parte della retribuzione formalmente indicata in busta paga, sotto minaccia di licenziamento; per alcuni capi erano intervenute assoluzioni o declaratorie di estinzione per prescrizione. I ricorsi per cassazione contestano soprattutto: l'attendibilità delle persone offese e la motivazione della Corte di appello nella valutazione delle loro dichiarazioni; la configurabilità del delitto di estorsione, sostenendo che in diversi casi vi sarebbe stato un accordo sin dall'assunzione circa la restituzione di parte della paga, sicché mancherebbero minaccia e ingiusto profitto; la mancata considerazione di prove testimoniali e documentali difensive. La difesa richiama il principio secondo cui non c'è estorsione quando, al momento dell'assunzione, il datore prospetti all'aspirante lavoratore l'alternativa tra rinuncia a parte della retribuzione e perdita del posto, e il lavoratore accetti tale condizione. La Cassazione accoglie parzialmente solo quanto al capo F, ritenendo che per quel lavoratore l'accordo riduttivo fosse originario e quindi mancante l'estorsione; per gli altri capi ritiene invece che la condotta coercitiva si sia sviluppata nella fase esecutiva del rapporto, con richiesta di restituzione della retribuzione già concordata e minaccia di licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo F, perché il fatto non sussiste, ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione e 100 euro di multa. Nel resto dichiara inammissibili i ricorsi. La Corte ritiene inammissibili le censure sull'attendibilità delle persone offese perché formulate in modo generico o non consentito in sede di legittimità, e conferma la configurabilità dell'estorsione per i capi A, B, C e D, poiché la pretesa indebita e la minaccia di licenziamento si collocavano nella fase di esecuzione del rapporto di lavoro e non in quella genetica del contratto.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    consente la trattazione in pubblica udienza con presenza delle parti nel procedimento di cassazione nei casi previsti

  • art. 629 c.p.

    l'estorsione è configurabile quando il datore di lavoro, nella fase esecutiva del rapporto, costringe il lavoratore con minaccia di licenziamento a restituire parte della retribuzione formalmente corrisposta in busta paga, ottenendo un ingiusto profitto e procurando un danno alla vittima; non lo è se l'accordo riduttivo è originario e accettato al momento dell'assunzione

  • art. 192 c.p.p.

    le doglianze sulla valutazione delle prove e sull'attendibilità delle testimonianze non possono essere dedotte come violazione di legge per censurare l'omessa o erronea valutazione del compendio probatorio

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    la motivazione deve esporre le ragioni della decisione e del giudizio di attendibilità, ma in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito probatorio

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    non può essere utilizzato per aggirare i limiti del vizio di motivazione o per dedurre violazioni dell'art. 192 c.p.p. in assenza di una specifica sanzione processuale

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    delimita il sindacato di legittimità ai soli vizi della motivazione nei limiti consentiti, senza permettere una nuova valutazione del materiale probatorio

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una doglianza di violazione di legge per aggirare i limiti del vizio motivazionale; il sindacato resta confinato alla verifica di completezza, logicità e non manifesta illogicità della motivazione.
  • La credibilità della persona offesa e, più in generale, la valutazione della prova testimoniale appartengono al giudice di merito e non sono rivalutabili in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Nel delitto di estorsione in ambito lavoristico occorre distinguere tra pattuizione illecita originaria e costrizione successiva: se la rinuncia a parte della retribuzione è accettata sin dall'assunzione, la condotta può restare fuori dall'art. 629 c.p.; se invece, nel rapporto già in corso, il datore pretende restituzioni in contanti sotto minaccia di licenziamento, il reato è integrato.
  • Il profitto ingiusto nell'estorsione lavoristica può consistere nel risparmio di spesa ottenuto corrispondendo una retribuzione inferiore a quella formalmente indicata, con alterazione solo apparente del trattamento contrattuale e conseguente danno patrimoniale per il lavoratore.
  • Ai fini della configurabilità dell'estorsione non assume rilievo scriminante il fatto che il datore di lavoro avrebbe potuto stipulare o pretendere un diverso assetto contrattuale: ciò che rileva è la coazione esercitata sul lavoratore per ottenere un vantaggio patrimoniale contra legem.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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