Cassazione Penale, Ordinanza n. 11896/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato condanna in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La vicenda riguarda un accertamento del tasso alcolemico eseguito mediante prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione sulla ritenuta correttezza dell'avviso relativo alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al momento dell'accertamento; 2) violazione di legge per nullità dell'accertamento alcolemico e conseguente inutilizzabilità dei risultati, assumendo l'omissione di tale avviso. Sollevava inoltre questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 c.p.p. in rapporto all'art. 438, comma 6-bis, c.p.p., per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la nullità dedotta per l'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia fosse una nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente deducibile sino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ma ormai sanata dalla scelta dell'imputato di definire il procedimento con rito abbreviato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 438, comma 6-bis, e 464 c.p.p. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, escludendo una lesione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, poiché gli effetti processuali della scelta del rito abbreviato sono i medesimi sia nell'udienza preliminare sia nel procedimento per decreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, co. 2, lett. c) e co. 2-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave richiamata dalla sentenza di merito e confermata nei precedenti gradi.
la richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità non assolute e rende non rilevabili le inutilizzabilità, salvo quelle derivanti da divieto probatorio; nel procedimento conseguente a opposizione a decreto penale di condanna opera il medesimo effetto sanante.
viene interpretato in combinato disposto con l'art. 438, comma 6-bis, c.p.p., estendendo al rito abbreviato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna la sanatoria delle nullità intermedie.
richiamato per la disciplina delle nullità a regime intermedio.
richiamato per la deducibilità tempestiva delle nullità a regime intermedio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 3 Cost.
invocato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.
art. 24 Cost.
invocato nella questione di legittimità costituzionale, esclusa ogni lesione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
invocato nella questione di legittimità costituzionale, senza che la Corte ravvisasse violazioni.
Massime di principio
- L'omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in occasione del prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria per l'accertamento alcolemico, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio.
- Le nullità a regime intermedio devono essere tempestivamente eccepite entro il limite processuale previsto dagli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p.; se l'imputato sceglie il rito abbreviato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna, la nullità risulta sanata.
- La disciplina di cui all'art. 438, comma 6-bis, c.p.p. si applica anche al giudizio abbreviato richiesto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con effetto di sanatoria delle nullità non assolute e di preclusione alla rilevazione delle inutilizzabilità, salvo divieti probatori.
- La scelta di definire il processo con rito abbreviato comporta per l'imputato l'accettazione degli effetti processuali tipici del rito, senza che ciò determini violazione del diritto di difesa o disparità di trattamento rispetto alla richiesta proposta in udienza preliminare.
- In sede di legittimità costituzionale, non è ravvisabile violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. quando la disciplina processuale applica in modo uniforme gli stessi effetti alla medesima scelta deflattiva del rito abbreviato.
- Quando il ricorso si fonda su una nullità già sanata per effetto della scelta del rito e sulla conseguente irrilevanza dell'inutilizzabilità dedotta, la declaratoria è di inammissibilità con applicazione delle conseguenze economiche ex art. 616 c.p.p.
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