Cassazione Penale, Ordinanza n. 35576/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 20 febbraio 2026 con cui la Corte d’appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta formulata ai sensi dell’art. 671 c.p.p. di applicare la disciplina della continuazione tra reati oggetto di due sentenze irrevocabili. I reati considerati erano una cessione di sostanza stupefacente di lieve entità commessa nell’aprile 2017 e la partecipazione, a partire dal dicembre 2017, a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con relativi reati-fine commessi tra aprile e giugno 2018. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso un unico disegno criminoso valorizzando la distanza temporale e il fatto che l’associazione fosse successiva alla prima cessione. Nel ricorso sono stati riproposti, a sostegno della continuazione, la contiguità dei luoghi, la tossicodipendenza del ricorrente e l’omogeneità del bene giuridico tutelato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del giudice dell’esecuzione, osservando che il ricorso non si confrontava con essa e reiterava argomenti già disattesi, sollecitando una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. È stata inoltre disposta, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di applicazione della continuazione tra un reato di cessione di sostanza stupefacente di lieve entità commesso nell’aprile 2017 e il reato di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 a partire da dicembre 2017 con relativi reati fine commessi nel periodo aprile-giugno 2018.
La disposizione è indicata come base della richiesta al giudice dell’esecuzione di applicare la disciplina della continuazione tra reati oggetto di condanne irrevocabili; nel caso concreto, la richiesta è stata respinta.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di applicazione della continuazione tra un reato di cessione di sostanza stupefacente di lieve entità commesso nell’aprile 2017 e il reato di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 a partire da dicembre 2017 con relativi reati fine commessi nel periodo aprile-giugno 2018.
La norma identifica il reato associativo preso in esame ai fini della richiesta di continuazione; il testo non sviluppa un’interpretazione autonoma della fattispecie associativa.
Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi, quando ciò è imposto dalla legge.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati deve confrontarsi con gli elementi concreti che depongono contro l’esistenza di un unico disegno criminoso; nel caso esaminato, la distanza temporale e la posteriorità dell’avvio della partecipazione associativa rispetto alla prima cessione sono state ritenute idonee a sostenere il rigetto.
- La mera contiguità dei luoghi, la tossicodipendenza dell’imputato e l’omogeneità del bene giuridico tutelato non impongono, da sole, il riconoscimento della continuazione quando il giudice dell’esecuzione abbia motivatamente escluso un unico disegno criminoso.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito quando il ricorso si limita a reiterare argomenti già disattesi e non si confronta con la motivazione impugnata.
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