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Sentenza

Sentenza del 20/07/2017 n. 3279 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

TASSE AUTOMOBILISTICHE - Autoveicoli in locazione finanziaria - Società di leasing e utilizzatore - Obbligazione solidale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica 2010. La questione riguardava l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento per veicoli concessi in locazione finanziaria: secondo le società di leasing, l'obbligo gravava esclusivamente sugli utilizzatori dei veicoli. La Regione ha sostenuto invece che, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2016, proprietario concedente e utilizzatore fossero obbligati in solido, ai sensi dell'art. 1294 c.c. e della disciplina speciale sulla tassa automobilistica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'appello della Regione e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, per i rapporti sorti dopo l'entrata in vigore della legge n. 99/2009 e prima del 1° gennaio 2016, la società di leasing proprietaria e l'utilizzatore del veicolo erano obbligati in solido al pagamento della tassa automobilistica. La Regione poteva quindi richiedere l'intero importo indifferentemente all'una o all'altro, senza dover preventivamente escutere il coobbligato. Il debitore che avesse pagato poteva eventualmente esercitare il regresso nei confronti dell'altro obbligato. Le società contribuenti sono state inoltre condannate al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.938,25 oltre IVA e CPA se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 7, legge 23 luglio 2009, n. 99

    "proprietari, usufruttuari, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria"

    La disposizione è stata interpretata nel senso di aggiungere l'utilizzatore in leasing ai soggetti obbligati, senza escludere il proprietario-concedente. Per il periodo considerato, proprietario e utilizzatore rispondono quindi solidalmente della tassa automobilistica.

  • Art. 7, comma 2, legge 23 luglio 2009, n. 99

    "le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse"

    La previsione delle modalità di pagamento cumulativo da parte delle società concedenti è stata considerata indice della loro permanenza tra i soggetti coobbligati.

  • Art. 7, comma 2-bis, legge n. 99/2009

    "solamente a decorrere dal 1 gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento"

    La norma conferma, secondo la sentenza, che prima del 1° gennaio 2016 l'obbligazione non era esclusiva dell'utilizzatore, ma solidale con la società di leasing proprietaria.

  • Art. 5, comma 29, decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53

    Costituisce la disciplina di base dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica, come modificata dalla legge n. 99/2009.

  • Art. 1294 codice civile

    In presenza di più debitori per la medesima prestazione, la solidarietà passiva consente al creditore di chiedere l'intero pagamento a ciascuno di essi, salvo diversa previsione normativa.

  • Art. 1299 codice civile

    Il debitore solidale che ha pagato l'intero debito può esercitare il regresso nei confronti dell'altro coobbligato per la quota di competenza.

  • Art. 9, comma 9-bis, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125

    "in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore"

    La sentenza considera la successiva disciplina dell'obbligo esclusivo dell'utilizzatore come elemento utile a distinguere il regime applicabile dal 1° gennaio 2016 da quello precedente, caratterizzato dalla solidarietà.

Massime di principio

  • Per le tasse automobilistiche relative a veicoli in leasing, occorre individuare il regime temporale applicabile: secondo questa decisione, fino al 31 dicembre 2015 Regione poteva agire sia contro la società di leasing proprietaria sia contro l'utilizzatore.
  • Quando la legge individua più soggetti collegati al medesimo tributo senza stabilire un'esclusione espressa, la previsione può essere interpretata come solidarietà passiva, consentendo all'ente impositore di chiedere l'intero importo a uno qualsiasi dei coobbligati.
  • Il pagamento da parte di uno dei debitori solidali non impedisce eventuali rapporti interni di rivalsa o regresso verso l'altro soggetto, secondo le regole civilistiche.
  • Dal 1° gennaio 2016, sulla base della disciplina richiamata nella sentenza, l'utilizzatore in leasing è il soggetto tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica, salvo specifiche modalità di pagamento cumulativo previste dalla normativa applicabile.

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