Sentenza del 20/07/2017 n. 2442 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Reddito di impresa - Associazione sportiva dilettantistica - Costi- Spese di pubblicità - Prova - Contratto scritto di sponsorizzazione - Inidoneità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata confermata, o comunque è stata ritenuta legittima la contestazione dei costi, poiché la documentazione prodotta non dimostrava concretamente l'effettiva esecuzione della sponsorizzazione. Il contratto e i pagamenti tracciati costituiscono elementi utili, ma non sufficienti, in assenza di prove oggettive dell'attività pubblicitaria e della sua riferibilità temporale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità o il riconoscimento fiscale di costi qualificati come spese di pubblicità derivanti da un contratto di sponsorizzazione stipulato con un'associazione sportiva dilettantistica. È stato ritenuto insufficiente produrre soltanto il contratto scritto e dimostrare il pagamento delle somme tramite strumenti tracciabili. Il contribuente avrebbe dovuto provare anche l'effettivo svolgimento dell'attività promozionale, ad esempio mediante documentazione fotografica idonea a dimostrare l'esposizione dello striscione pubblicitario durante le competizioni sportive e a individuare l'anno cui la sponsorizzazione si riferiva.
Massime di principio
- Per dedurre fiscalmente una spesa di sponsorizzazione non è sufficiente dimostrare l'esistenza del contratto e l'avvenuto pagamento: occorre provare l'effettiva realizzazione dell'attività promozionale.
- È opportuno conservare documentazione oggettiva e contemporanea ai fatti, come fotografie degli eventi con lo striscione visibile, locandine, programmi ufficiali, comunicazioni dell'organizzatore, fatture e report delle attività.
- La documentazione probatoria dovrebbe consentire di individuare con chiarezza il periodo d'imposta cui si riferisce la sponsorizzazione; fotografie prive di data o di elementi identificativi possono risultare insufficienti.
- In caso di contestazione, la tracciabilità del pagamento dimostra il trasferimento del denaro, ma non prova da sola che il servizio pubblicitario sia stato realmente prestato.
- Quanto più la spesa è contestabile per importo, effettività o inerenza, tanto più è necessario predisporre una pluralità coerente di prove sull'esecuzione della prestazione e sul vantaggio promozionale conseguito.
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