Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/07/2017 n. 2442 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Reddito di impresa - Associazione sportiva dilettantistica - Costi- Spese di pubblicità - Prova - Contratto scritto di sponsorizzazione - Inidoneità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale è stata confermata, o comunque è stata ritenuta legittima la contestazione dei costi, poiché la documentazione prodotta non dimostrava concretamente l'effettiva esecuzione della sponsorizzazione. Il contratto e i pagamenti tracciati costituiscono elementi utili, ma non sufficienti, in assenza di prove oggettive dell'attività pubblicitaria e della sua riferibilità temporale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità o il riconoscimento fiscale di costi qualificati come spese di pubblicità derivanti da un contratto di sponsorizzazione stipulato con un'associazione sportiva dilettantistica. È stato ritenuto insufficiente produrre soltanto il contratto scritto e dimostrare il pagamento delle somme tramite strumenti tracciabili. Il contribuente avrebbe dovuto provare anche l'effettivo svolgimento dell'attività promozionale, ad esempio mediante documentazione fotografica idonea a dimostrare l'esposizione dello striscione pubblicitario durante le competizioni sportive e a individuare l'anno cui la sponsorizzazione si riferiva.

Massime di principio

  • Per dedurre fiscalmente una spesa di sponsorizzazione non è sufficiente dimostrare l'esistenza del contratto e l'avvenuto pagamento: occorre provare l'effettiva realizzazione dell'attività promozionale.
  • È opportuno conservare documentazione oggettiva e contemporanea ai fatti, come fotografie degli eventi con lo striscione visibile, locandine, programmi ufficiali, comunicazioni dell'organizzatore, fatture e report delle attività.
  • La documentazione probatoria dovrebbe consentire di individuare con chiarezza il periodo d'imposta cui si riferisce la sponsorizzazione; fotografie prive di data o di elementi identificativi possono risultare insufficienti.
  • In caso di contestazione, la tracciabilità del pagamento dimostra il trasferimento del denaro, ma non prova da sola che il servizio pubblicitario sia stato realmente prestato.
  • Quanto più la spesa è contestabile per importo, effettività o inerenza, tanto più è necessario predisporre una pluralità coerente di prove sull'esecuzione della prestazione e sul vantaggio promozionale conseguito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.