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Sentenza

Sentenza del 20/07/2017 n. 811 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Imposta di registro - registrazione atti giudiziari - sentenza di consegna o pagamento di somme - merce in conto visione - alternatività tra iva e imposta di registro - applicabilità - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro applicata alla sentenza del Tribunale di Vicenza, sostenendo che dovesse operare il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. La controversia riguardava preziosi consegnati a un'altra società in conto visione, senza pagamento, restituzione o emissione di fattura. La sentenza civile aveva condannato la destinataria alla riconsegna dei beni oppure, in mancanza, al pagamento del relativo valore. Secondo la ricorrente, l'assenza di fatturazione IVA avrebbe dovuto escludere o comunque impedire l'applicazione proporzionale dell'imposta di registro.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto legittima l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale del 3% alla sentenza, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 8 della Tariffa, parte I, poiché la consegna in conto visione non costituiva una cessione di beni rilevante ai fini IVA: mancavano sia l'onerosità sia il trasferimento della proprietà. L'operazione IVA si sarebbe realizzata solo con l'eventuale vendita, mediante emissione della fattura. Non essendo stata emessa alcuna fattura né versata IVA, non ricorrevano i presupposti per applicare l'imposta di registro in misura fissa secondo il principio di alternatività. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 37, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Gli atti giudiziari devono essere assoggettati a registrazione anche se ancora suscettibili di impugnazione.

    La sentenza deve essere registrata anche prima del passaggio in giudicato; la sua eventuale impugnabilità non impedisce l'applicazione dell'imposta di registro.

  • Art. 8, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Sono assoggettati all'imposta di registro con l'aliquota del 3% gli atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori od altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.

    Le sentenze che impongono la consegna di beni o, alternativamente, il pagamento di somme sono soggette a imposta di registro proporzionale, salvo che la prestazione sia effettivamente soggetta a IVA.

  • Nota II all'art. 8, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Gli atti di cui al comma 1, lettera b), non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

    L'esclusione dall'imposta di registro proporzionale opera soltanto per la parte della sentenza relativa a prestazioni realmente soggette a IVA.

  • Art. 40, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Per gli atti relativi a cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa.

    Il principio di alternatività IVA-registro richiede che l'operazione sottostante sia qualificabile come cessione di beni o prestazione di servizi soggetta a IVA; non basta la mera astratta possibilità di applicare l'IVA.

  • Art. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La cessione di beni consiste negli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento.

    La consegna di beni in conto visione, senza pagamento e senza trasferimento della proprietà, non costituisce cessione imponibile ai fini IVA.

  • Art. 21, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L'obbligo di emissione della fattura sorge in relazione alla cessione onerosa del bene; nel caso esaminato, la mancata emissione della fattura confermava l'assenza di un'operazione IVA perfezionata.

  • Art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è stata condannata al rimborso delle spese del giudizio.

Massime di principio

  • Una sentenza che condanna alla consegna di beni oppure, in alternativa, al pagamento di una somma è normalmente soggetta a imposta di registro proporzionale del 3%, anche se non è ancora definitiva.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera solo quando la prestazione oggetto della condanna costituisce concretamente una cessione di beni o una prestazione di servizi soggetta a IVA.
  • La consegna di merci in conto visione non trasferisce la proprietà e, di regola, non costituisce cessione imponibile ai fini IVA; l'IVA diventa rilevante al momento della successiva vendita.
  • La semplice possibilità che l'operazione avrebbe potuto essere fatturata non è sufficiente per ottenere l'imposta di registro in misura fissa: occorre dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione IVA e l'adempimento dei relativi obblighi, inclusa la fatturazione quando dovuta.
  • L'assenza di fattura e di versamento IVA non elimina l'obbligo di registrazione della sentenza e non impedisce, da sola, l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale.

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